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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cassino. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione di legge (artt. 630 e 634 c.p.p.), sostenendo che erano "novae" le prove costitute dal parere del perito grafico (che escludeva la riconducibilità delle sottoscrizioni al condannato) e l'assenza di sottoscrizione sul provvedimento di ammissione al pagamento amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 758/1994, prove che avrebbero dimostrato l'assenza della condizione di procedibilità prevista dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 758/1994; (2) vizio di motivazione (artt. 631 e 634 c.p.p.), per aver omesso la Corte d'appello di valutare esaustivamente il parere grafologico e per aver formulato valutazioni di fatto (sulla qualità della sottoscrizione) senza confronto con le prove raccolte in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede preliminare di revisione, il giudice di merito valuta soltanto in astratto la idoneità delle nuove prove a determinare, se accertate, l'assoluzione ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; però non costituisce prova nuova quanto già presente negli atti processuali anche se non utilizzato o non valutato. Nel caso concreto la Corte di appello aveva correttamente ritenuto che gli elementi già presenti nel fascicolo (verbali con sottoscrizioni e dichiarazioni rese in dibattimento) rendevano inidoneo, ai fini della revisione, il parere grafologico, essendo la questione delle firme già emergente dagli atti e valutata. Inoltre la contestazione dell'eventuale mancanza di condizione di procedibilità era una questione di diritto e non una "prova nuova" idonea alla revisione. Per tali ragioni i motivi risultano manifestamente infondati e inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. perché non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definisce i presupposti e le ipotesi di revisione; la Corte ha ritenuto che le prove dedotte dovevano essere "nuove" e idonee, se accertate, a determinare l'assoluzione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto della decisione sulla revisione; qui richiamata in relazione al vizio di motivazione che il ricorrente lamentava.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla revisione; invocata dal ricorrente e valutata dalla Corte nella verifica dei profili di ammissibilità e motivazione.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme sull'acquisizione e valutazione delle prove e sugli effetti di una nuova valutazione in ipotesi di revisione (assoluzione); la Corte ha richiamato che la valutazione preliminare deve considerare se, con la nuova prova unitamente a quelle pregresse, si potrebbe rovesciare il giudizio di colpevolezza.

  • artt. 19 e ss. d.lgs. n. 758/1994

    Rilevanti in relazione alla condizione di procedibilità per l'ammissibilità del pagamento in sede amministrativa; la Corte ha considerato che la questione della procedibilità attiene alla valutazione giuridica e agli atti già contenuti nel fascicolo, non a nuova prova idonea alla revisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili quando non si ravvisa assenza di colpa; applicata alla luce della pronuncia di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di istanza di revisione sono ammissibili soltanto "prove nuove" realmente estranee al materiale probatorio già definito nel processo; non è prova nuova un elemento già presente negli atti anche se non valutato o non conosciuto dalla difesa.
  • Il giudice di merito, nella fase preliminare della revisione, compie una valutazione astratta della sola idoneità delle nuove prove a determinare l'assoluzione, senza procedere al pieno riesame probatorio richiesto in sede di revisione piena.
  • La consulenza o perizia che si limita a rielaborare fatti o elementi già emergenti dal fascicolo processuale difficilmente potrà essere ritenuta idonea per la revisione; occorrono elementi concreti e nuovi che, se accertati, ribaltino il giudizio di colpevolezza.
  • Questioni di diritto o vizi di applicazione normativa (es. sulla condizione di procedibilità) generalmente non costituiscono materia della revisione se si tratta di valutazioni di diritto deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Presentare ricorsi per revisione privi dei requisiti di novità o di idoneità probatoria espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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