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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16351/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmini)

La controversia

I proprietari di alcune unità immobiliari di un edificio condominiale hanno agito per ottenere il rimborso, da parte degli altri partecipanti al condominio, delle somme da loro anticipate per lavori ritenuti urgenti sulla copertura e sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche, lamentati come gravemente deteriorati. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo insussistente l’urgenza ex art. 1134 c.c. La corte territoriale ha valorizzato due elementi: da un lato, l’esistenza di un precedente provvedimento d’urgenza che già ordinava gli interventi di ripristino, eseguibile sotto il controllo del giudice; dall’altro, il fatto che le infiltrazioni e le percolazioni d’acqua risalivano a tempo anteriore, sicché mancava il requisito dell’assoluta indifferibilità. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 1134 c.c., 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione fosse apparente e contraddittoria e che, una volta accertato il rischio di danno per persone e cose, l’urgenza dovesse ritenersi integrata; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. per il regolamento delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non contraddittoria e affermando che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era utilmente dedotto. Nel merito ha ribadito che, in condominio, il rimborso delle spese anticipate dal singolo è subordinato all’urgenza ex art. 1134 c.c., da intendersi come necessità di eseguire le opere senza ritardo e senza possibilità di avvisare tempestivamente amministratore o altri condòmini; ha inoltre precisato che non basta la mera trascuranza degli altri partecipanti e che, se l’intervento era già stato ordinato con provvedimento d’urgenza, il condomino non può sostituirsi alla gestione giudiziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di autonomia, essendo fondato solo sul presupposto dell’accoglimento della censura principale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1134 c.c.

    Nel condominio il partecipante che anticipa spese per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso solo se prova l’urgenza dell’intervento, intesa come necessità di agire senza ritardo e senza possibilità di avvisare tempestivamente amministratore o altri condòmini.

  • art. 1110 c.c.

    Non si applica al condominio edilizio come criterio meno rigoroso fondato sulla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti; il condominio è regolato dall’art. 1134 c.c.

  • art. 1105, comma 4, c.c.

    Se l’assemblea non provvede all’intervento necessario, o non raggiunge la maggioranza, il rimedio è il ricorso all’autorità giudiziaria, non l’iniziativa individuale del singolo condòmino.

  • art. 1139 c.c.

    Richiama l’applicazione delle regole della comunione solo nei limiti compatibili, ma non consente di bypassare il requisito dell’urgenza posto dall’art. 1134 c.c.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di controllarne la logicità.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale non è configurabile se la motivazione permette il controllo della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere motivata in modo tale da consentire un effettivo controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso deve specificare un vero error in iudicando, un vizio processuale o l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente una generica critica alla motivazione.

  • art. 669 duodecies c.p.c.

    Quando esiste un provvedimento cautelare che ordina l’intervento, la sua attuazione deve avvenire secondo il controllo del giudice della cautela, senza che il singolo possa sostituirsi a tale meccanismo.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese processuali è inammissibile se dipende esclusivamente dalla prospettata, ma insussistente, fondatezza della domanda principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel condominio, il diritto al rimborso delle spese anticipate dal singolo per opere sulle parti comuni presuppone una urgenza in senso stretto: l’intervento deve essere indispensabile e non differibile, e non deve esservi il tempo di avvisare amministratore o altri condòmini.
  • L’urgenza ex art. 1134 c.c. non coincide con la semplice necessità o utilità dell’intervento, né con la sola esistenza di un degrado o di una trascuratezza protratta nel tempo; occorre che la gestione individuale sia realmente imposta dalla necessità immediata di evitare un nocumento.
  • Se per l’intervento sulle parti comuni esiste già un provvedimento d’urgenza del giudice, il condomino non può sostituirsi alla gestione giudiziale eseguendo autonomamente i lavori e poi chiedendone il rimborso pro quota, salvo i limiti e le modalità stabiliti dal controllo giudiziario.
  • Quando il giudice d’appello espone una catena argomentativa idonea a far comprendere le ragioni della decisione, la motivazione non è apparente né contraddittoria solo perché la parte ne contesti la conclusione.
  • Il motivo di ricorso in cassazione sulle spese processuali è inammissibile se non attinge autonomamente la statuizione sulle spese, ma dipende esclusivamente dall’auspicato accoglimento della censura principale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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