Sentenza n. 3126/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento prot. n. rm5608303140b202029/10/2025 del 29 ottobre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta n. p-rm/l/q/2023/104617, rilasciato in data 2 maggio 2023 in favore del sig. Makker Dilislam; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. rm5608303140b202018/07/2025 pronunciata in data 18 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore di un cittadino straniero, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in favore di un cittadino straniero, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Sono stati altresì impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato, sulla base della documentazione depositata e delle verifiche svolte, nonché di avere convocato le parti per la definizione dell'istanza. Venuto meno l'atto lesivo oggetto dell'impugnazione, è venuto meno anche l'interesse attuale della ricorrente alla decisione di merito. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73 c.p.a.
ex art. 73 cod. proc. amm.
È stato richiamato per l'avviso alle parti circa la possibile sussistenza della causa di improcedibilità.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, ove elimini l'effetto lesivo contestato, determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso per annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., purché le parti siano previamente avvisate e sentite.
- La definizione della controversia per improcedibilità non implica una pronuncia sulla legittimità originaria dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →