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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25908/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto in sede amministrativa e poi giudiziale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il racconto posto a fondamento della domanda era che egli fosse fuggito dalla Nigeria per la propria fede cristiana, dopo avere subito soprusi e minacce da parte dei parenti che pretendevano che succedesse al padre nel ruolo di sacerdote del culto di Okija Shrine. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del tribunale ritenendo non credibile il narrato e insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul dovere di cooperazione istruttoria e sulla valutazione della credibilità, lamentando che la corte territoriale avesse qualificato la vicenda come privata e non avesse posto domande chiarificatrici né acquisito d'ufficio informazioni aggiornate sul Paese di origine; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria, per mancata acquisizione di informazioni sulla situazione della Nigeria; 3) violazione della disciplina della protezione umanitaria, per omesso esame della vulnerabilità derivante dal collegamento tra situazione soggettiva e contesto del Paese di origine; 4) violazione della norma sulla protezione sussidiaria per danno grave da violenza indiscriminata, per omessa verifica tramite fonti precise e aggiornate sulla Nigeria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, generici e non confrontati in modo effettivo con la sentenza impugnata, poiché non riportavano adeguatamente i contenuti della decisione di merito né specificavano il motivo di appello asseritamente disatteso. La Corte ha quindi affermato che, nel ricorso per cassazione, la censura deve essere costruita in modo specifico e dialogante con la decisione di secondo grado, anche quando si deduca l'omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero era solo tardivamente intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato solo per giustificare la tardiva costituzione dell'amministrazione al fine di partecipare all'eventuale discussione

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    evocato dal ricorrente per sostenere il dovere di cooperazione istruttoria

  • art. 16 della Direttiva procedure 2013/32/UE

    evocato dal ricorrente a fondamento del dovere di cooperazione e dell'acquisizione officiosa delle informazioni

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007

    evocato dal ricorrente in tema di valutazione della credibilità del dichiarante

  • artt. 5, 7 e 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007

    evocati dal ricorrente in relazione alla protezione sussidiaria e al danno grave

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    evocato dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007

    evocato dal ricorrente per lamentare la mancata valutazione della violenza indiscriminata nel Paese di origine

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla Corte quale parametro di specificità della critica difensiva e dei motivi di appello, la cui mancanza rende inammissibile la censura in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una decisione in materia di protezione internazionale deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione dell'omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi richiede che il ricorrente indichi in modo preciso le contestazioni già svolte in appello e il contenuto della decisione di merito che si assume erroneamente disatteso.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria non esonera la parte dall'onere di articolare motivi specifici e dialoganti con la decisione impugnata.
  • Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza di merito, la Corte di cassazione non può procedere al controllo richiesto e deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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