Cassazione Penale, Sentenza n. 12723/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 15/03/2011 - 18/09/2015 (carcere) e fino al 15/03/2017 (arresti domiciliari) in relazione a un capo di imputazione per l'art.416-bis c.p., dal quale era poi stato assolto con sentenza definitiva della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19/05/2021. La Corte territoriale, investita ai sensi dell'art.315 c.p.p., aveva rigettato la domanda ritenendo che sussistesse una condotta del ricorrente caratterizzata da colpa grave: frequentazioni ambigue e comportamenti (interventi nella vicenda dell'appalto GIVAL e nella cosiddetta "riscossione del 25") idonei a denotare un coinvolgimento non occasionale negli affari del suocero Vincenzo Longo. Il ricorrente ha impugnato dinanzi alla Cassazione deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancata considerazione dell'esito dibattimentale (assoluzione) e violazioni processuali rilevanti ai fini dell'art.314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall'interesse di Muzzupapa (è stato considerato prevalente il ricorso cronologicamente anteriore presentato dall'Avv. Giunchedi; il ricorso successivo è stato escluso per irricevibilità). Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva correttamente valutato, con un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al giudizio di merito, che le frequentazioni ambigue e il ruolo del ricorrente in specifici episodi potevano integrare la causa ostativa prevista dall'art.314 c.p.p. (colpa grave) e che l'assoluzione nel giudizio di merito non contrasta con la valutazione della riparazione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione nei confronti del Ministero resistente e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma del codice penale che definisce l'associazione mafiosa; nell'atto è il capo di imputazione originario rispetto al quale il ricorrente è stato indagato e successivamente assolto, ma che incide sul contesto valutativo delle frequentazioni ambigue.
art. 315 c.p.p.
Predisposizione della competenza del giudice della riparazione; la Corte d'appello è stata adita in funzione di giudice della riparazione ai sensi di tale disposizione.
art. 314 c.p.p.
Norma che disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata dal fatto che il richiedente abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave; è stata centrale nella valutazione della Corte a fondamento del rigetto della domanda.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Previsioni in materia di motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato sia vizio di motivazione/insufficienza (lett. e) sia violazioni processuali/mancanza di motivazione (lett. b). La Corte ha ritenuto le deduzioni infondate.
art. 125 c.p.p.
Previsione relativa all'inutilizzabilità di atti, richiamata nella censura difensiva; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di inutilizzabilità che incidessero sulla decisione della riparazione.
art. 100 c.p.p.
Disciplina della nomina e rappresentanza del difensore per proporre ricorso in nome di parti diverse dall'imputato; la Corte ha applicato il principio che il ricorso cronologicamente anteriore prevale sulla successiva procura speciale.
art. 613 c.p.p., comma 2
Richiamato per l'individuazione del difensore valido ai fini della proposizione del ricorso: si è fatto riferimento alla giurisprudenza che impone di valutare quale difensore sia stato nominato prima.
art. 127 Cost.
Richiamata nella censura del difensore in relazione al diritto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se determinate condotte abbiano causato o concorso a causare la detenzione; non si limita a ricalcare l'accertamento penale sul punto della responsabilità per reato.
- L'assoluzione nel giudizio di merito non esclude automaticamente il diritto all'inderizzo in sede di riparazione: può essere comunque escluso se emerge che il richiedente abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
- La frequentazione ambigua di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite e comportamenti che denotano un ruolo operativo negli affari del sodalizio possono integrare la causa ostativa della colpa grave ai sensi dell'art.314 c.p.p., purché il giudice dimostri il nesso almeno concausale con l'adozione della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente come i fatti valutati abbiano inciso sulla determinazione della misura cautelare; motivazioni generiche o apodittiche possono invece essere censurate.
- In presenza di più procure o ricorsi presentati per lo stesso interesse, prevale il ricorso cronologicamente anteriore ai fini della rappresentanza; ricorsi successivi possono essere dichiarati inammissibili.
- La mera retorica del processo non basta: per negare l'indennizzo occorre che la condotta sia percepibile come rilevante e connessa alla falsa apparenza di illiceità che ha indotto la misura; si richiede dunque una motivazione che colleghi fatti e decisione cautelare.
- Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di riparazione deve articolare censure che colpiscano la congruità del percorso logico-motivazionale del giudice di merito, tenendo conto della possibilità per quest'ultimo di rivalutare i fatti emersi nel processo penale ai fini esclusivi della riparazione.
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