Cassazione Penale, Sentenza n. 08573/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire incarichi direttivi) per presunti reati connessi al cd. bonus facciate, in particolare per la contestata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei gravi indizi: sostenne che l'iniziativa dei lavori era stata dei condomìni, che i pagamenti utili per la detrazione erano stati effettuati entro il termine del 31/12/2021 e che la presunta esigenza dell'attestazione dell'avvio dei lavori deriverebbe solo da una circolare dell'Agenzia delle Entrate non vincolante, non dalla legge.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'art. 640-bis, evidenziando che gli indagati avevano prodotto un visto di conformità contenente dichiarazioni ideologicamente false sull'avvio dei lavori, con ciò traendo in inganno l'amministrazione finanziaria e ottenendo il beneficio (sconto in fattura e cedibilità del credito). La Corte ha anche precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali (impossibilità di riesaminare i fatti salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e ha escluso l'attenuazione delle responsabilità per le argomentazioni difensive relative alla normativa o alla condotta dei committenti. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata e disposte le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Rilevata la configurabilità della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: il falso contenuto nel visto di conformità relativo all'avvio dei lavori ha tratto in inganno l'amministrazione finanziaria inducendola a consentire lo sconto in fattura e la cessione del credito
art. 121 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dal d.l. 11 novembre 2021 n. 157, comma 1-ter)
Normativa anti-frode che ha introdotto l'obbligo, per l'opzione dello sconto in fattura/cessione del credito, del visto di conformità e di una asseverazione tecnica; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni legittimano l'esigenza documentale richiamata dai giudici di merito
Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021
Pur non essendo fonte di diritto vincolante, la circolare ha fornito l'interpretazione operativa adottata dall'amministrazione; la Corte ha ritenuto congrua e condivisibile l'interpretazione seguita dai giudici di merito, e ha sottolineato che gli indagati si erano uniformati a tale prassi quando hanno dichiarato l'avvio dei lavori
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte: il ricorso non attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione sui reati tributari e di autoriciclaggio indicati nei capi non impugnati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di ricorso siano esposti nei limiti strettamente necessari; la Corte osserva che la difesa ha articolato i motivi nei limiti richiesti
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze processuali connesse al rigetto del ricorso (effetti previsti dalla norma in tema di impugnazioni)
art. 1 comma 219 legge n. 160/2019 (bonus facciate)
Norma che disciplina il bonus facciate; la Corte ha rilevato come, nel caso concreto, l'opzione per lo sconto in fattura fosse strumentale e determinante per l'effettivo beneficio fiscale ottenuto
artt. 110, 61 n. 2, 81, 648 ter.1 c.p. e art. 8 D. Lgs. 74/2000
Norme menzionate nel provvedimento di gravame e nei capi di imputazione; richiamate in relazione alla pluralità dei reati contestati e al quadro complessivo delle condotte
Massime di principio
- La produzione di attestazioni false (visto di conformità o asseverazioni) all'amministrazione finanziaria può integrare il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indipendentemente dal rapporto civilistico con i committenti: rileva l'inganno dell'ente erogatore
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate, sebbene non vincolanti, assumono rilievo pratico: chi si uniforma a tali indicazioni e dichiara fatti conformi a esse può essere ritenuto responsabile se tali dichiarazioni sono false e hanno indotto l'amministrazione a concedere il beneficio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari personali il sindacato è limitato: è possibile ottenere annullamento solo per violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito
- L'esistenza di pagamenti o documentazione contabile che mostrino uscite entro termini di legge non esclude automaticamente la responsabilità penale se il meccanismo utilizzato (es. sconto in fattura/cessione) è stato ottenuto attraverso attestazioni mendaci che hanno amplificato il beneficio fiscale
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza materiale della falsa attestazione, la mancata rilevanza causale della presunta falsità ai fini dell'ottenimento del beneficio, oppure violazioni formali e sostanziali di diritto che configurino manifesta illogicità nella decisione di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08386/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08388/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08390/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08391/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08393/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08395/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →