Ordinanza n. 733/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano notificato il 26 marzo 2026 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità e la rimozione degli effetti della SCIA di inizio attività per struttura ricettiva alberghiera, presentata dalla società ricorrente in data 15 gennaio 2026; di ogni altro provvedimento precedente, preordinato, connesso o conseguente anche non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'improcedibilità della SCIA per struttura ricettiva alberghiera e ne ha rimosso gli effetti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 26 marzo 2026 con il quale il Comune di Milano aveva dichiarato l'improcedibilità e disposto la rimozione degli effetti della SCIA di inizio attività per struttura ricettiva alberghiera, presentata il 15 gennaio 2026. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che il provvedimento era fondato su rilievi ostativi all'esercizio dell'attività segnalata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. La decisione cautelare è stata motivata dalla dichiarazione resa dal difensore del Comune in camera di consiglio, secondo cui, a seguito della conclusione del procedimento, era stato accertato il superamento dei rilievi ostativi all'esercizio dell'attività oggetto della SCIA del 15 gennaio 2026. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda e della decisione cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sopravvenuta verifica amministrativa del superamento dei rilievi ostativi all'esercizio dell'attività segnalata può giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento che aveva dichiarato l'improcedibilità della SCIA e rimosso i relativi effetti, in attesa della definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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