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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di divisione di un immobile in comproprietà tra due soggetti, nel quale il bene era stato attribuito per intero a uno dei condividenti con obbligo di conguaglio in favore dell'altro. Dopo una cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva rideterminato il valore del bene e il conguaglio sulla base di una nuova consulenza tecnica, scegliendo un criterio di stima fondato sulla situazione di fatto attuale dell'immobile e non sul criterio alternativo della possibile demolizione e ricostruzione. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 15687/2020, poi impugnata in revocazione. Nel ricorso per revocazione si deduceva un preteso contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di cassazione: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe correttamente affermato che il conguaglio va determinato alla data della decisione sulla divisione, ma avrebbe poi erroneamente riferito tale data alla decisione resa in sede di rinvio e non alla precedente sentenza di appello del 2006 o alla sentenza di cassazione; il ricorrente sosteneva inoltre che questo vizio integrasse il motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Le intimate non hanno svolto difese in questa fase.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che l'ordinanza revocanda aveva coerentemente affermato che, nella divisione di bene indivisibile, assegnazione e conguaglio sono profili inscindibili e che il valore del bene e il conguaglio vanno determinati con riferimento al momento della decisione che scioglie la comunione; nel caso concreto, essendo intervenuto un giudizio di rinvio, quel momento coincideva con la sentenza emessa in sede di rinvio. La Corte ha inoltre rilevato che la questione era stata affrontata in motivazione in modo univoco e che la censura del ricorrente si risolveva in una diversa interpretazione della decisione, non in un errore revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; confermato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 720 c.c.

    il conguaglio dovuto dall'assegnatario del bene indivisibile ai sensi dell'art. 720 c.c.

    nell'assegnazione del bene indivisibile il conguaglio rappresenta la differenza tra il valore del bene assegnato e la quota spettante all'altro condividente; deve essere determinato in modo contestuale all'assegnazione e riferito al momento della decisione che scioglie la comunione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    vizio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.

    il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo è stato escluso perché la decisione era coerente; non ricorre l'errore revocatorio quando la censura mira solo a una diversa lettura della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione di un bene indivisibile, l'assegnazione dell'intero a uno dei condividenti e la liquidazione del conguaglio sono operazioni inscindibili e devono essere compiute contestualmente.
  • Il "momento della decisione" cui va riferita la stima del bene e del conguaglio è quello del provvedimento che effettivamente scioglie la comunione; se la causa è decisa in sede di rinvio, tale momento coincide con la sentenza di rinvio.
  • Il conguaglio divisionale ha natura di controvalore della quota non attribuita in natura e deve riflettere il valore attuale del bene al momento del provvedimento divisionale, aggiornato alle circostanze sopravvenute rilevanti.
  • La scelta del criterio tecnico di stima del valore di mercato del bene oggetto di divisione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e razionale.
  • Non sussiste errore revocatorio per contrasto tra motivazione e dispositivo quando la doglianza mira in realtà a contestare l'interpretazione della decisione e non a evidenziare un vero e proprio dissidio interno della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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