Sentenza n. 15137/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento n. --OMISSIS- 10/11/2025 dell'Ambasciata d'Italia a Teheran di diniego – previo parere conforme della Questura di Torino - del visto di reingresso; -di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, previo parere negativo della Questura di Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, deducendo violazione delle regole sul giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere. Il permesso di soggiorno risultava scaduto dal 24 novembre 2024 e l'amministrazione aveva ritenuto superato il periodo di assenza consentito. Il ricorrente ha rappresentato di essersi dovuto trattenere in Iran per adempiere al servizio militare obbligatorio e di essere stato affetto, dall'agosto 2024 al gennaio 2026, da una grave patologia che lo aveva costretto a letto, circostanze idonee a giustificare il ritardo nella richiesta di reingresso. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di regolarizzazione della procura speciale alle liti, ma il TAR ha ritenuto inesigibile la legalizzazione della procura in ragione della chiusura della sede diplomatica in prossimità di eventi bellici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile l'art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, secondo cui il termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del documento di soggiorno non si applica allo straniero allontanatosi per adempiere obblighi militari e può estendersi fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute, ferma la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso. L'Ambasciata ha disatteso tale disciplina senza contestare le circostanze fattuali dedotte dall'interessato e senza svolgere un'adeguata istruttoria. Il parere negativo della Questura non è qualificato da alcuna disposizione come vincolante e non escludeva margini di valutazione discrezionale della rappresentanza diplomatica. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare le ragioni dell'assenza, anche mediante un colloquio consolare, e verificare d'ufficio la rilevanza degli obblighi militari e dei gravi motivi di salute. Il diniego è stato quindi ritenuto carente di istruttoria e di motivazione congrua. In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione non potrà reiterare il rifiuto sulla base delle medesime risultanze istruttorie. Le spese sono state poste a carico del solo MAECI, liquidate in euro 1.500, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
La relativa disposizione regolamentare di attuazione del TU Immigrazione n. 286/1998 – al comma 3 - stabilisce che “Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno”.
Il termine ordinario di sessanta giorni non opera quando l'assenza è dovuta all'adempimento di obblighi militari e può estendersi fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute; tali circostanze devono essere concretamente valutate dall'amministrazione, insieme alla verifica dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Né può ragionevolmente ritenersi che l’Ambasciata a Teheran - a fronte del parere negativo della competente Questura, che nessuna vigente disposizione qualifica come vincolante - non disponga di margini di apprezzamento discrezionale rispetto alle circostanze di fatto rappresentate dall’istante e che il rifiuto di reingresso configuri una sorta di atto dovuto, avendo la PA l’onere procedimentale di valutare le ragioni per le quali il ritardo si è verificato, anche alla luce della necessità di svolgere obblighi militari e degli altri “gravi e comprovati motivi” che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 D.P.R. n. 394/1999, ben possono essere invocati dal ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dall’Italia.
Il diniego del visto di reingresso non costituisce un atto dovuto per effetto del parere negativo della Questura, non vincolante; la rappresentanza diplomatica conserva margini di apprezzamento e deve valutare le ragioni, anche militari o sanitarie, che hanno determinato l'assenza dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto di reingresso, il termine ordinario collegato alla scadenza del documento di soggiorno deve essere coordinato con le deroghe previste per l'assenza dovuta all'adempimento di obblighi militari e per comprovati gravi motivi di salute.
- Il parere negativo della Questura sul visto di reingresso non è vincolante se nessuna disposizione vigente gli attribuisce tale efficacia; la rappresentanza diplomatica conserva un autonomo margine di valutazione delle circostanze di fatto dedotte dal richiedente.
- L'amministrazione che esamina una richiesta di visto di reingresso deve svolgere un'istruttoria effettiva sulle ragioni dell'assenza e del ritardo, anche acquisendo elementi direttamente dall'interessato mediante colloquio consolare quando necessario.
- Il diniego di visto di reingresso è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'amministrazione omette di verificare circostanze potenzialmente giustificative dell'assenza, non contestate nel loro contenuto sostanziale, quali obblighi militari o gravi motivi di salute.
- Dopo l'annullamento del diniego per carenza istruttoria, l'amministrazione deve riesercitare il potere sulla base di una nuova e adeguata istruttoria e non può reiterare il rifiuto fondandosi sulle medesime risultanze istruttorie già ritenute insufficienti.
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