Sentenza n. 2194/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente nella parte relativa alla cattura e all’abbattimento di cinghiali presenti nelle aree urbane
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza sindacale che, per 180 giorni, disponeva la cattura dei cinghiali mediante gabbie e attribuiva al Corpo Forestale il compito di rimuovere gli animali, con facoltà di abbattimento immediato. Nel corso dell’istruttoria è emerso che gli animali avrebbero potuto essere fuggiti da un allevamento, il cui titolare aveva segnalato l’accaduto prima dell’adozione dell’ordinanza. Il Comune non aveva quindi accertato se si trattasse di fauna selvatica libera propriamente detta. Tale omissione è stata ritenuta rilevante ai fini della legittimità dell’ordine di abbattimento. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza limitatamente all’abbattimento, lasciando ferma la possibilità di cattura. Successivamente l’associazione ha evidenziato la perdita di efficacia dell’ordinanza, chiedendo una pronuncia sulla fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza aveva perso efficacia. Nonostante ciò, ai fini della regolazione delle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Dagli atti è emerso un difetto di istruttoria del Comune, che non aveva verificato l’effettiva provenienza degli animali; inoltre, il Collegio aveva già ritenuto illegittima, nella fase cautelare, la previsione dell’abbattimento immediato, reputando sufficiente la cattura per la tutela degli interessi pubblici perseguiti. Il Comune è stato pertanto condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, in favore dell’associazione. È stata inoltre rigettata l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, con conferma del precedente decreto di rigetto non reclamato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo temporaneo perde efficacia nelle more del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo l’interesse del ricorrente alla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
- L’amministrazione che adotta una misura contingibile e urgente incidente sulla sorte di animali presenti nel territorio deve previamente svolgere un’istruttoria idonea ad accertarne, per quanto rilevante, la provenienza e la riconducibilità alla fauna selvatica libera.
- L’ordine di abbattimento immediato non è giustificato quando, alla luce degli elementi disponibili, la tutela degli interessi pubblici perseguiti può essere adeguatamente assicurata mediante la sola cattura degli animali.
- La perdita di efficacia dell’atto impugnato non impedisce al giudice di valutare, ai soli fini della condanna alle spese, quale parte sarebbe risultata virtualmente soccombente sulla base degli elementi emersi nel giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →