Sentenza del 09/06/2016 n. 3638 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Avviso di accertamento - Reddito accertato sinteticamente - Rilevanza delle spese per incrementi patrimoniali - Assenza di contraddittorio - Non giustifica annullamento dell'accertamento - Necessità della prova del contribuente - Mancanza - Legittimità della pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico del reddito fondato sulle spese per incrementi patrimoniali, lamentando in particolare la mancata instaurazione di un contraddittorio nella fase istruttoria e sostenendo l'assenza dei presupposti per presumere un reddito maggiore. Ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto fornire prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte idonei a giustificare la capacità di spesa.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. La sola mancata instaurazione del contraddittorio nella fase istruttoria non comporta l'annullamento dell'accertamento. In presenza di un accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve fornire la prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; secondo l'orientamento richiamato, non è invece necessario dimostrare anche lo specifico impiego di tali redditi per ciascun acquisto. Poiché tale prova è mancata, l'accertamento è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito complessivo sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5
Consente di determinare sinteticamente il reddito anche considerando le spese sostenute per incrementi patrimoniali.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6
Riconosce al contribuente la possibilità di fornire prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, idonei a giustificare il reddito sinteticamente accertato. Nel testo richiamato, tale prova riguarda la disponibilità delle somme e non anche la dimostrazione del loro specifico impiego negli acquisti.
Massime di principio
- Nel redditometro o nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, le spese rilevanti costituiscono elementi presuntivi della maggiore capacità reddituale del contribuente.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nella fase istruttoria, da sola, non determina necessariamente l'invalidità dell'accertamento, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- Il contribuente che intende contrastare l'accertamento deve produrre documentazione concreta e verificabile sulla disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
- La prova della disponibilità delle somme deve essere anteriore o comunque compatibile con le spese contestate e deve consentire di spiegare ragionevolmente la capacità di sostenere gli incrementi patrimoniali.
- In assenza di una prova documentale adeguata, l'accertamento sintetico basato sugli incrementi patrimoniali tende a essere considerato legittimo.
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