Sentenza n. 81/2026 - Pescara, Sezione 1
per la ottemperanza alla sentenza n. 22/2024 del 19.01.2024 emessa dal Tribunale di Vasto e alla sentenza n. 451/2023 del 21.12.2023 emessa dal Tribunale di Chieti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Vasto e del Tribunale di Chieti, con le quali le era stato riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nei titoli, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione ai giudicati. Il TAR ha rilevato la presenza di titoli giudiziali esecutivi, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di giustificazioni idonee fondate sulla competenza di altri organi centrali del medesimo Ministero. Ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento sull’applicabilità, con gli opportuni adattamenti, dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 al giudizio di ottemperanza e sulla non necessità della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di carta del docente sul conto della carta elettronica della ricorrente, secondo le modalità e con gli accessori indicati nei titoli giudiziali. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi 45 giorni; è stato indicato il Prefetto di Chieti, o un funzionario di idonea professionalità da lui individuato. Il TAR ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l’importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è stato ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, richiesta invece ai fini dell’esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L’Amministrazione intimata non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero: il responsabile deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza e la serialità della controversia consentono la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Il TAR ha escluso l’applicazione delle penalità di mora, ritenendo sufficienti, nel caso concreto, l’importo contenuto dell’obbligazione e la produzione di interessi prevista dal titolo da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima dell’attivazione dell’esecuzione; tale disciplina è applicabile all’ottemperanza con gli adattamenti derivanti dalla diversa struttura del processo amministrativo.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
- L’Amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero; l’apparato amministrativo deve individuare e attivare l’organo competente all’esecuzione.
- Quando l’Amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inerte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, in relazione all’importo contenuto dell’obbligazione e agli interessi già dovuti in base al titolo, non risulti necessaria per assicurare l’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →