Cassazione Penale, Sentenza n. 16992/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello e censura della sentenza di merito per: omissione di esame della doglianza difensiva relativa alla titolarita' dei capi rinvenuti (si sostiene che i capi appartenevano a Lina Napoli e non a Vincenzo Maenza, con conseguente nullita' dell'azione per vizio dell'imputazione o dell'avviso di conclusione delle indagini); mancato accertamento del reato presupposto (furto) e quindi insufficiente prova della ricettazione; errore nel computo della prescrizione in quanto il reato sarebbe stato consumato alla data del presunto furto di luglio 2014; mancato riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o precluse: la questione della mancata citazione della persona offesa non poteva essere sollevata dall'imputato e l'eventuale vizio relativo all'imputazione non era stato tempestivamente eccepito in udienza (sanatoria). La doglianza sulla prova del reato presupposto e' risultata preclusa per mancata deduzione in appello nella forma richiesta; la contestazione sulla prescrizione e' infondata poiche' il termine di prescrizione per la ricettazione deve essere calcolato con riferimento al massimo edittale e non puo' essere ridotto tenendo conto della causa di non punibilita' ex art.131-bis; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e' stata correttamente rigettata dalla Corte d'appello in ragione delle modalita' della condotta, del numero dei capi e del valore complessivo, motivazione non censurabile in sede di legittimita'. Confermate le statuizioni civili della sentenza di primo grado e la qualificazione del reato (art. 648 c.p., ipotesi 'lieve' prevista dal quarto comma). Il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che incrimina la ricettazione. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie, riconoscendo la provenienza illecita degli animali (bolli endoruminali e marche auricolari) e ha in parte qualificato il fatto come ipotesi 'lieve' ai sensi del quarto comma.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. La Corte d'appello ha valutato negativamente i criteri cumulativi richiesti (modalita' della condotta, esiguita' del danno, grado di colpevolezza) e ha correttamente escluso l'applicazione della norma stante il numero dei capi e il rilievo del valore complessivo e delle modalita' della condotta.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per la determinazione della pena e per valutare modalita' della condotta, danno e colpevolezza. La Corte ha richiamato l'esigenza di una valutazione complessiva di tali criteri ai fini dell'art.131-bis.
art. 157 cod. pen.
Richiamata dalla Corte per chiarire che la causa di non punibilita' prevista dall'art.131-bis, essendo una circostanza attenuante trattata come tale ai fini della determinazione del termine di prescrizione, non riduce il termine prescrizionale previsto per la fattispecie base.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulla citazione della persona offesa. La Cassazione ha ricordato che la nullita' derivante dall'omessa citazione della persona offesa non puo' essere eccepita dall'imputato, poiche' tutelante l'interesse della persona offesa stessa.
art. 491 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullita' relative: le nullita' devono essere eccepite tempestivamente, pena la sanatoria; la difesa non aveva sollevato le contestazioni in udienza preliminare.
lett. b) e c) comma 1 art. 552 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in ordine a presunte carenze dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto la questione non tempestivamente dedotta e comunque infondata nei termini prospettati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sui rimborsi e contributi da versare alla Cassa delle Ammende: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equa a tale titolo.
Giurisprudenza SS.UU. 'Tushaj' (interpretazione art. 131-bis)
Principio richiamato secondo cui la particolare tenuita' del fatto richiede una valutazione complessiva e storica della condotta (modalita', esiguita' del danno, grado di colpevolezza) e che l'esito negativo anche di un solo criterio puo' escludere la causa di non punibilita'. La Corte d'appello si e' attenuta a tali criteri.
Massime di principio
- La nullita' relativa dell'imputazione o carenza dell'avviso di conclusione delle indagini deve essere eccepita tempestivamente in udienza; in mancanza e' sanata e non puo' essere invocata in cassazione dall'imputato.
- L'omessa citazione della persona offesa (art.178 c.p.p.) tutela un interesse a favore della persona offesa e non puo' essere fatta valere dall'imputato per ottenere la nullita' del procedimento.
- In tema di ricettazione, la sussistenza del reato presupposto puo' essere valutata anche con elementi indiziari e circostanziali (es. marchi auricolari, bollo endoruminale, denuncia di sottrazione) purché nel complesso ritenuti idonei a superare il dubbio ragionevole.
- Per il calcolo della prescrizione della ricettazione non si puo' tener conto, al fine di ridurne il termine, della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art.131-bis); il termine va calcolato sul massimale della fattispecie base.
- L'art.131-bis richiede una valutazione cumulativa delle modalita' della condotta, dell'esiguita' del danno e del grado di colpevolezza; il riscontro negativo anche di un solo criterio puo' giustificare il diniego della causa di non punibilita'.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che risultano preclusi per mancata deduzione in grado d'appello o che non siano consentiti in sede di legittimita' (cioe' motivi nuovi o non specificamente sviluppati).
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