Sentenza n. 877/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della “Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Salerno n. 1661 del 28.11.2023 recante l’oggetto: D.G.R.C. N. 347 DEL 13/06/2023 “Misure straordinarie in favore del servizio sanitario regionale per fronteggiare gli incrementi dei costi delle fonti di energia. contributo una tantum per l’esercizio 2022” riconosciuto alle strutture private accreditate - presa d’atto” con annesso allegato, pubblicato sull’albo pretorio Asl Salerno in data 29.11.2023; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, e non conosciuto, con ampia riserva di motivi aggiunti ivi compresa la nota prot n. 5970 del 09.01.2024 di diniego da parte dell’UOC Assistenza Accreditata dell’Asl Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASL Salerno di presa d’atto del contributo una tantum per l’esercizio 2022 e diniego del contributo alla struttura ricorrente per tardiva presentazione della domanda, nonché il successivo diniego dell’istanza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione dell’ASL, gli atti con cui le era stato negato il contributo una tantum previsto per le strutture private accreditate a fronte dell’incremento dei costi di energia elettrica e gas sostenuti nel 2022. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la disciplina primaria non prevedesse alcun termine decadenziale per la presentazione della domanda; che il termine introdotto dalla deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 347/2023, con effetto preclusivo, violasse la gerarchia delle fonti; che, comunque, si trattasse di un termine ordinatorio; che fosse stata violata la garanzia partecipativa del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990; e che il ritardo fosse dipeso da caso fortuito o forza maggiore, consistente nel blocco del sistema informatico non imputabile alla struttura. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per mancata impugnazione della delibera regionale presupposta e per mancata notifica ai controinteressati, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure relative al termine di presentazione, al preavviso di rigetto e al blocco del sistema informatico. Il contributo trova la propria disciplina nei presupposti stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.l. 144/2022, convertito dalla l. 175/2022; le deliberazioni regionali hanno disciplinato soltanto la scansione procedimentale per la ricezione delle domande, senza incidere sui presupposti sostanziali del beneficio. Secondo il giudice, la controversia non riguarda l’an di un beneficio rimesso a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma il quomodo della presentazione della richiesta e l’effetto preclusivo attribuito al superamento del termine. La pretesa della struttura è quindi qualificabile come diritto di credito, i cui presupposti di fatto e di diritto sono compiutamente stabiliti dalla legge e devono essere oggetto di mera certazione. L’ASL non esercita, in tale ambito, poteri autoritativi o discrezionali, ma opera in posizione paritetica; spetta pertanto al giudice ordinario la cognizione della controversia. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 69/2009, con translatio iudicii. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.l. 144/2022, convertito dalla l. 175/2022
le regioni e le province autonome [...] possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate [...] un contributo una tantum [...] non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l’anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione [...] dell’incremento di costo complessivo sostenuto [...] per le utenze di energia elettrica e gas
La disposizione primaria individua compiutamente i presupposti di fatto e di diritto del contributo e non rimette all’amministrazione un potere discrezionale di apprezzamento dell’an del beneficio.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
È richiamato dalla disciplina del contributo con riferimento agli accordi e ai contratti delle strutture sanitarie private accreditate.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munita degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, ai fini della translatio iudicii.
art. 59 l. 69/2009
È richiamato quale fondamento della riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando una provvidenza economica è prevista direttamente dalla legge e i relativi presupposti di fatto e di diritto sono compiutamente predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa sull’an del beneficio, la controversia sul suo diniego attiene a un diritto soggettivo di credito e spetta alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando il diniego del contributo sia fondato sul mancato rispetto di un termine procedimentale per la presentazione della domanda, se la contestazione riguarda l’effetto preclusivo del termine nell’ambito di una pretesa patrimoniale già conformata dalla legge e non l’esercizio di un potere autoritativo.
- La disciplina regionale o amministrativa che si limiti a organizzare la ricezione delle domande non trasforma in interesse legittimo la posizione del beneficiario né attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale sull’esistenza del diritto al contributo.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 69/2009, ai fini della translatio iudicii.
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