Cassazione Penale, Sentenza n. 17577/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su due gruppi di censure: 1) violazione di legge e nulla prova per l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte da investigatori privati incaricati dalla compagnia assicurativa, con richiamo alla disciplina delle investigazioni difensive (artt. 391 e ss., 327-bis c.p.p.), mancata osservanza delle formalità (avvertimenti e verbalizzazione) e presunta incongruenza/provacabilità di specifiche dichiarazioni (es. Chiaravallotti) che avrebbero dovuto essere dismesse; 2) censura dell'aumento di pena per recidiva (ritenuta non giustificata per la vetustà dei precedenti e per l'assenza di accresciuta pericolosità sociale) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante comportamento processuale collaborativo e scelta del rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall'investigatore privato: la disciplina degli artt. 327-bis e 391-bis e ss. c.p.p. si applica quando l'attività è svolta nell'ambito e su mandato del difensore (investigazioni difensive); nel caso concreto non risultava mandato conferito al difensore né incarico analogo all'investigatore che permettesse di ricondurre l'attività all'art. 327-bis, per cui le dichiarazioni non sono state escluse. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione della Corte territoriale circa la recidiva e il diniego delle circostanze generiche, risultando motivata e aderente alla legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 2.315 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma penale del reato per cui Carpino è stato condannato; la sentenza di merito ha confermato la condanna per questo reato
art. 327-bis cod. proc. pen.
Regola l'attività investigativa svolta dal difensore; la Corte ha interpretato che la sua applicazione richiede un mandato difensivo e non si estende automaticamente all'attività di investigatori privati incaricati da terzi (es. assicurazioni)
art. 391-bis cod. proc. pen.
Prevede avvertimenti da rivolgere al dichiarante nell'ambito delle investigazioni difensive; la Corte ha osservato che tali tutele vincolano l'attività svolta su mandato del difensore ma non l'attività autonoma di investigatori privati senza mandato difensivo
art. 391-ter cod. proc. pen.
Disciplina la verbalizzazione delle dichiarazioni nelle investigazioni difensive; la Corte ha richiamato la necessità che sia rispettata solo se l'attività rientra nella normativa sulle investigazioni difensive
art. 391-nonies cod. proc. pen.
Consente lo svolgimento di investigazioni preventive "per l'eventualità che si instauri un procedimento penale" ma presuppone un mandato al difensore; la Corte ha rilevato che tale mandato non risultava
artt. 63 e 351 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni e all'inattendibilità di talune prove; la Corte non ha ritenuto che questi profili giustificassero l'esclusione del materiale probatorio posto che la normativa sulle investigazioni difensive non era applicabile al caso
art. 132 e 133 cod. pen.
Principi sulla determinazione della pena e sulle circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale circa la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche conformemente a tali articoli
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le investigazioni svolte da investigatori privati incaricati da terzi (es. compagnie assicurative) prima dell'iscrizione della notizia di reato non cadono automaticamente nella disciplina delle investigazioni difensive (art. 327-bis e artt. 391-bis e ss.): per l'applicazione di tali norme è necessario un mandato conferito al difensore.
- Se si vuol far valere l'inutilizzabilità di dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni preventive, la parte che eccepisce deve dimostrare che l'attività è stata svolta nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive (es., mandato difensivo, avvertimenti e verbalizzazione previsti).
- Le dichiarazioni raccolte da investigatori privati senza il requisito del mandato difensivo possono essere ritenute utilizzabili dal giudice, salvo altri vizi specifici della prova (identificazione incerta, contraddizioni insanabili, violazioni di diritti fondamentali).
- Le valutazioni del giudice di merito circa la recidiva e il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione solo se irragionevoli, illogiche o in violazione di legge; una motivazione congrua e conforme ai criteri di legge rende il controllo di legittimità limitato.
- In vista di controversie future, chi incarica investigatori (difensore o terzi) dovrebbe documentare chiaramente l'incarico e rispettare le formalità richieste quando si intende rientrare nella disciplina delle investigazioni difensive per preservare la utilizzabilità delle prove raccolte.
- Chi contesta prove raccolte da investigatori privati dovrebbe produrre elementi concreti (es. mancanza di identificazione dei dichiaranti, contraddizioni, mancata verbalizzazione) e chiederne l'esclusione in sede di merito, fornendo prova dell'applicazione delle norme sulle investigazioni difensive se pertinenti.
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