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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7213/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dal reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e dal reato di fuga (art. 189, comma 6, C.d.S.), nonché la condanna per omissione di soccorso (art. 189, comma 7, C.d.S.). I ricorrenti censurano, in particolare, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 125 c.p.p.), la mancata affermazione della responsabilità per omicidio stradale sulla base della presunta violazione dell'art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza), l'errata valutazione della dinamica dell'incidente (velocità, posizione sulla carreggiata, punto d'impatto), la mancata considerazione di prove documentalii e testimoniali e la sussistenza di concorso di colpa (art. 110 c.p.). Chiedevano l'annullamento della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, a giudizio dei giudici, le censure si limitavano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove già esaminate nelle decisioni di merito. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso la prova della velocità e della dinamica in misura tale da sostenere un reato di omicidio stradale, e aveva accertato tramite riprese video la permanenza sul luogo degli imputati (escludendo la fuga) ma la loro mancanza di concreta prestazione di soccorso (giustificando la condanna per omissione di soccorso). Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    assolti perché il fatto non costituisce reato

    I giudici di merito hanno ritenuto che la prova non consentisse di ricostruire con la necessaria certezza velocità e dinamica degli impatti, perciò non è stata affermata la responsabilità penale per omicidio stradale

  • art. 189 C.d.S., comma 6 (fuga dopo incidente)

    assolti perché il fatto non sussiste

    Le videoriprese hanno dimostrato che gli imputati si sono fermati e sono rimasti in loco per vari minuti; quindi è esclusa la fuga ai sensi del comma 6

  • art. 189 C.d.S., comma 7 (omissione di soccorso)

    Nonostante la permanenza sul luogo, gli imputati non avrebbero prestato concreto soccorso; per questo è stata confermata la condanna per omissione di soccorso

  • art. 125 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza)

    La Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non meramente apparente: il ricorso chiedeva una rivalutazione fattuale delle prove, che non giustifica la cassazione per vizio di motivazione

  • art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza)

    La corte di merito non ha trovato elementi probatori sufficienti per affermare la violazione dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza; l'accertamento di tale violazione richiede prove tecniche specifiche sulla dinamica

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    La Corte osserva che l'art. 110 si applica ai reati dolosi; le affermazioni di concorso di colpa in reati colposi sono errate in diritto nel contesto evocato

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Applicato per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In casi di incidente mortale la responsabilità penale per omicidio stradale richiede una ricostruzione probatoria precisa della dinamica, della velocità e del comportamento dei conducenti; l'assenza di elementi tecnici certi può portare all'assoluzione.
  • Le riprese video che comprovano la sosta sul luogo escludono il reato di fuga ma non escludono autonomamente la responsabilità per omissione di soccorso se non è dimostrato che sia stato prestato aiuto.
  • Le critiche alla motivazione delle sentenze devono mostrare carenze concrete e non possono limitarsi a proporre una diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie già considerate dai giudici di merito.
  • Per contestare violazioni tecniche come distanza di sicurezza o velocità e ottenere condanne è spesso necessaria consulenza tecnica (perizia, ricostruzione dinamica, analisi dei danni) idonea a fornire dati oggettivi.
  • L'art. 110 c.p. si applica ai reati dolosi: non è lo strumento corretto per dedurre concorso di colpa in reati colposi.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente ricostruttivo o riformulativo dei fatti e disporre condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni deboli.

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