Sentenza n. 50/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro che riconosceva la carta docente per sei anni scolastici, per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, riconoscendo 500 euro per ciascun anno e condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente mediante accredito complessivo di 3.000 euro, quale contributo per la formazione professionale. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 settembre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 marzo 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall'Amministrazione l'inadempimento all'obbligo risultante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente al contributo per la formazione mediante carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono la base processuale per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il richiamo alle disposizioni del processo civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, è stato notificato all'amministrazione e, per i titoli comportanti obblighi di pagamento a carico di amministrazioni statali, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge senza che l'obbligazione sia stata adempiuta.
- L'inadempimento dell'amministrazione può essere dichiarato anche quando essa, pur costituitasi in giudizio, non contesti specificamente il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, purché la pretesa esecutiva sia adeguatamente documentata.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può individuare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa pertinente, senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo quando le funzioni commissariali rientrino nella sua posizione pubblica e siano svolte nell'ambito dell'organizzazione amministrativa.
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