Sentenza n. 13484/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7224/2025 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 7224/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 7224/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur costituito, non ha svolto un’effettiva attività difensiva né ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto domandato l’esecuzione coattiva della sentenza e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che il termine dilatorio di centoventi giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale indicata in dispositivo, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso inutilmente prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto tale condizione è risultata soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, attribuita nel caso concreto per quattro anni scolastici in esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il comando giudiziale entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora non è automatica: il giudice può negarla allo stato degli atti e riservarne l’applicazione a una fase successiva, qualora l’amministrazione persista nell’inottemperanza oltre i termini assegnati.
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