Sentenza del 14/12/2016 n. 25696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per tributi derivanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo. La società aveva impugnato la cartella lamentando, tra l'altro, l'illegittimità del diniego dell'istanza di condono prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002. La CTR Lazio aveva accolto l'appello della società ritenendo che l'Agenzia non avesse adeguatamente spiegato le ragioni del mancato accoglimento del condono. L'Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri, salvo che l'atto presupposto non sia stato notificato; non era quindi possibile rimettere in discussione, mediante l'impugnazione della cartella, la legittimità dell'avviso di accertamento ormai definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al vizio di motivazione. Ha cassato la sentenza della CTR Lazio, rilevando che il giudice d'appello avrebbe dovuto innanzitutto verificare se la società avesse dedotto un vizio proprio della cartella; in caso negativo, avrebbe dovuto accertare se l'avviso di accertamento fosse stato validamente notificato. Solo qualora la notifica dell'atto presupposto fosse risultata inesistente o invalida sarebbe stato possibile esaminarne la legittimità e il diniego di condono. La causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri; gli atti presupposti possono essere contestati insieme all'atto successivo soltanto se non sono stati precedentemente notificati.
La cartella di pagamento non può essere utilizzata per contestare vizi dell'avviso di accertamento già notificato e divenuto definitivo. Il giudice deve prima verificare l'esistenza di un vizio proprio della cartella e, in mancanza, controllare se l'atto presupposto sia stato validamente notificato.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione disciplina una procedura di definizione agevolata e il relativo accesso può essere impedito dalla presenza di specifiche cause ostative, tra cui, nel caso esaminato, un precedente processo verbale di constatazione.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze, applicato dalla Corte per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
Consente alla Corte di Cassazione, dopo la cassazione della sentenza impugnata, di rinviare la causa al giudice di merito competente per una nuova decisione.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'impugnazione della cartella di pagamento consente normalmente di contestare soltanto vizi propri della cartella, come errori di calcolo, mancata motivazione o irregolarità della notifica.
- Un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato nei termini diventa definitivo e non può essere contestato indirettamente attraverso l'impugnazione della successiva cartella.
- L'atto presupposto può essere contestato insieme alla cartella soltanto se il contribuente dimostra che non gli è stato validamente notificato.
- Il giudice deve seguire un ordine logico: verificare anzitutto i vizi propri dell'atto impugnato, poi la notifica dell'atto presupposto e solo in caso di mancata o invalida notifica esaminare il merito dell'atto presupposto.
- La richiesta di una definizione agevolata o di un condono non consente di rimettere in discussione un accertamento ormai definitivo, salvo che il contribuente possa far valere tempestivamente l'illegittimità del diniego o la mancata notifica dell'atto presupposto secondo le regole applicabili.
Testo integrale
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