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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Avviso di accertamento notificato "ante tempus" ai sensi dell'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato ante tempus, cioè prima della scadenza dei sessanta giorni, in assenza di ragioni di urgenza particolari e adeguatamente motivate nell'atto. Il mancato rispetto del termine comporta quindi l'illegittimità dell'avviso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tale termine garantisce un contraddittorio anticipato tra contribuente e Amministrazione e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto impositivo. La deroga al termine è possibile soltanto in presenza di particolari ragioni di urgenza, specificamente indicate e motivate nello stesso avviso.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    La norma introduce una garanzia di contraddittorio anticipato e impone all'Amministrazione di attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento. L'anticipazione è ammessa esclusivamente quando l'atto espone specifiche, concrete e motivate ragioni di urgenza.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823

    Il termine dilatorio di sessanta giorni costituisce una garanzia sostanziale del contribuente; la sua violazione determina l'illegittimità dell'atto, salvo che ricorrano e siano esplicitate valide ragioni di urgenza.

  • Cassazione civile, ordinanza 1 ottobre 2016, n. 20849

    Conferma che l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine è illegittima se l'Amministrazione non indica nell'atto specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento segue un processo verbale di chiusura delle operazioni, occorre verificare che siano trascorsi almeno sessanta giorni prima della sua emissione.
  • La violazione del termine non è normalmente sanata dalla semplice esistenza di ragioni urgenti: tali ragioni devono essere particolari, concrete e indicate con adeguata motivazione nello stesso avviso.
  • Il termine tutela il diritto del contribuente al contraddittorio e serve anche a migliorare la qualità dell'accertamento; pertanto la sua inosservanza può comportare l'illegittimità dell'atto.
  • In caso di notifica ante tempus, il contribuente può contestare l'avviso dimostrando la data di consegna del verbale e la data di emissione o notifica dell'atto, salvo che l'Amministrazione provi una valida e motivata urgenza.

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