Sentenza del 14/12/2016 n. 375 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano il recupero della maggiore imposta di registro relativo al conferimento di un immobile nella società. L'immobile, del valore di 270.000 euro, era gravato da un mutuo ipotecario di 260.000 euro, accollato dalla società. Essi sostenevano che l'imposta dovesse essere calcolata sul valore netto di 10.000 euro, deducendo la passività accollata. Secondo la loro tesi, l'art. 50 del d.P.R. n. 131/1986 richiederebbe l'inerenza soltanto per spese e oneri accessori, mentre per le passività sarebbe sufficiente l'accollo da parte della società; in ogni caso, il mutuo sarebbe stato inerente all'immobile e all'attività edilizia societaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo indeducibile il mutuo ai fini della determinazione della base imponibile. Il mutuo era stato contratto anteriormente al conferimento e l'importo ricevuto era stato versato nelle casse sociali come finanziamento infruttifero dei soci, in esecuzione di una precedente delibera assembleare, senza un collegamento contrattuale diretto e univoco con il conferimento dell'immobile. La mera destinazione dell'immobile all'attività societaria non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'inerenza. I contribuenti sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema d'imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito.
La deduzione dalla base imponibile è ammessa soltanto per passività e oneri collegati direttamente e concretamente al bene o diritto conferito. Non è sufficiente che la società abbia assunto formalmente il debito o che il bene sia destinato all'attività sociale.
Direttiva CEE n. 335/69
La disciplina dell'imposta sui conferimenti deve essere interpretata nel senso di consentire la deduzione delle sole passività effettivamente inerenti al bene o diritto trasferito.
Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 23234 del 13 novembre 2015
Sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.
L'anteriorità del mutuo rispetto alla costituzione della società o al conferimento costituisce un elemento presuntivo contrario all'inerenza, che deve essere superato da una prova concreta del collegamento diretto con il bene conferito.
Massime di principio
- Nel conferimento di un immobile in società, un mutuo ipotecario può essere dedotto dalla base imponibile soltanto se è dimostrato un collegamento diretto, strutturale e necessario con l'immobile conferito.
- Il semplice accollo del mutuo da parte della società non basta a rendere la passività deducibile; occorre provare che il debito sia riferibile proprio al bene trasferito.
- L'anteriorità del mutuo rispetto al conferimento è un elemento contrario all'inerenza, soprattutto quando le somme siano state utilizzate o contabilizzate come finanziamento soci autonomo.
- La destinazione del bene all'attività d'impresa o l'utilizzo delle somme nell'interesse della società non dimostrano, da soli, l'inerenza richiesta dalla normativa.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il collegamento tra finanziamento, bene e conferimento dovrebbe risultare chiaramente dagli atti contrattuali, dalle delibere e dalla documentazione finanziaria dell'operazione.
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