Sentenza del 14/12/2016 n. 2194 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società di capitali cancellata dal Registro delle imprese - Estinzione della società e successione dei soci nei rapporti attivi e passivi - Limiti - Responsabilità del liquidatore - Limiti - Notificazione ai soci ed al liquidatore degli avvisi di accertamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano cinque avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2008 e 2009, emessi in relazione a maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili della società, cancellata dal Registro delle imprese il 29 dicembre 2009. Sostenevano che, essendo la società estinta, essi non potessero essere destinatari delle pretese fiscali e che gli avvisi non spiegassero adeguatamente il fondamento della loro responsabilità. Contestavano inoltre nel merito l'accertamento analitico-induttivo, sostenendo l'erroneità della ricostruzione dei ricavi e richiamando anche una sentenza penale di assoluzione dell'ex amministratore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo notificare gli avvisi agli ex soci e al liquidatore anche dopo la cancellazione della società, poiché l'estinzione determina un fenomeno successorio nei rapporti ancora pendenti: i soci possono rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione, mentre il liquidatore può essere chiamato a rispondere se il mancato pagamento è riconducibile a sua colpa. La cancellazione non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare debiti tributari riferiti a periodi in cui la società era operativa. Nel merito, l'accertamento analitico-induttivo è stato ritenuto fondato sulla contabilità inattendibile, sui documenti acquisiti e su una perizia utilizzata per stimare i costi degli immobili; i contribuenti non hanno fornito prove concrete idonee a superare tali elementi. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 3.500 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
Dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione dal Registro delle imprese estingue la società, ma non elimina automaticamente i rapporti patrimoniali pendenti. Le obbligazioni non soddisfatte possono trasferirsi ai soci, nei limiti delle somme ricevute, secondo un fenomeno successorio.
Art. 36 del DPR 602/1973
Consente di accertare la responsabilità dei soci e dei liquidatori per imposte non pagate dalla società estinta, nei presupposti e nei limiti previsti dalla norma, inclusa l'eventuale responsabilità colposa del liquidatore.
Art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973
Legittima l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili risultano inattendibili o emergono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono di rideterminare ricavi e redditi.
Art. 2697 del Codice civile
Regola l'onere della prova: una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi concreti a sostegno della maggiore pretesa fiscale, il contribuente deve dimostrare l'erroneità dell'accertamento o fornire giustificazioni alternative attendibili.
Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013
Affermano che la cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente e la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi residui; la società estinta non può più agire o essere convenuta, mentre i giudizi e le pretese possono proseguire nei confronti dei soci successori.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare imposte riferite a periodi anteriori all'estinzione.
- Gli avvisi relativi a debiti fiscali della società estinta possono essere notificati ai soci successori e, quando ne ricorrono i presupposti, al liquidatore; la responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione.
- La responsabilità personale del liquidatore non deriva automaticamente dalla sua qualifica, ma richiede la verifica dei presupposti normativi, inclusa la colpa nel mancato pagamento dei debiti tributari.
- L'estinzione della società non trasferisce automaticamente ogni debito in modo illimitato ai soci: occorre rispettare i limiti della successione e dimostrare l'eventuale distribuzione di attività o la specifica responsabilità del liquidatore.
- In presenza di contabilità inattendibile e di elementi presuntivi, l'Amministrazione può rideterminare induttivamente ricavi e imposte; il contribuente deve contrastare concretamente le presunzioni, non limitandosi a contestazioni generiche.
- Un'assoluzione penale non determina necessariamente l'annullamento dell'accertamento tributario, poiché il giudizio fiscale ha regole probatorie e oggetto diversi.
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