Sentenza del 14/12/2016 n. 2185 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento per "non operatività" di una società e successivo recupero di un credito Iva - Ricorso contro l'avviso di accertamento e contro l'atto di recupero del credito - Ammissibilità del ricorso contro l'atto di recupero del credito e dipendenza dall'esito del ricorso contro l'avviso di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato sia l'avviso di accertamento con cui era stato ritenuto il suo stato di non operatività, sia il successivo atto di recupero del credito IVA. La questione riguardava, da un lato, l'ammissibilità del ricorso contro l'atto di recupero e, dall'altro, il rapporto di dipendenza tra tale controversia e quella relativa all'accertamento della non operatività. In particolare, occorreva stabilire se il credito IVA potesse essere negato automaticamente oppure se dovessero essere considerate eventuali situazioni oggettive che avevano impedito alla società di raggiungere i risultati richiesti dal test di operatività.
La decisione
Il ricorso contro l'atto di recupero del credito IVA è stato ritenuto ammissibile. Tuttavia, il suo esito dipende dall'esito della controversia relativa all'avviso di accertamento: se viene confermata la non operatività della società, il recupero del credito può trovare fondamento; se invece viene accertata l'esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il raggiungimento dei risultati previsti dal test di operatività, deve essere riconosciuto anche il diritto al credito IVA.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto di recupero di un credito IVA è ammissibile anche quando il recupero deriva da un precedente avviso di accertamento, purché il contribuente contesti adeguatamente la pretesa.
- Quando l'atto di recupero dipende logicamente da un precedente accertamento sulla non operatività della società, l'esito del primo procedimento condiziona quello relativo al recupero del credito.
- La presunzione di non operatività non dovrebbe operare in modo automatico quando la società dimostra l'esistenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il conseguimento dei risultati richiesti dal test.
- Se vengono riconosciute tali circostanze oggettive, il contribuente può conservare il diritto alla detrazione o al credito IVA, nonostante il mancato superamento del test di operatività.
- In situazioni analoghe è opportuno impugnare sia l'avviso di accertamento sia l'atto consequenziale di recupero, evidenziando il rapporto di dipendenza tra i due atti e documentando le cause oggettive dell'eventuale mancata operatività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 375 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 1137 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2186 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2194 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 3660 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →