Cassazione Penale, Sentenza n. 37436/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Savona che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione della normativa sulla prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale per il furto aggravato in esame era di anni 12 e mesi 6 e quindi il reato non era estinto alla data della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato gli artt. 159 e 161 cod. pen. per determinare il termine di prescrizione (termine ordinario anni 10 aumentato di un quarto, per complessivi anni 12 e mesi 6). Considerata la data del fatto (20/01/2015) la prescrizione non era maturata al tempo della sentenza del Tribunale (13/09/2022). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Savona (decisione del 25/05/2023).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che regola la concorrenza di persone nell'azione delittuosa (concorso di persone nel reato).
art. 624-bis comma terzo cod. pen.
Individua il reato contestato (furto in abitazione) e rileva l'aggravazione contestata; rilevante per determinare la categoria di pena cui applicare i termini prescrizionali.
art. 625 n.2 cod. pen.
Indica l'aggravante (violenza sulle cose o commesso da più persone) che incide sulla gravità del reato e quindi sul calcolo della prescrizione.
art. 159 cod. pen.
Fornisce il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena edittale del reato; utilizzato come base per il calcolo del termine prescrizionale (anni 10 nel caso concreto).
art. 161 cod. pen.
Stabilisce gli aumenti del termine prescrizionale per circostanze aggravanti (applicato un aumento di un quarto, portando il termine a 12 anni e 6 mesi).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Fissa i limiti di impugnazione per il Procuratore generale in Cassazione; il motivo è stato proposto nei limiti consentiti da tale norma.
Massime di principio
- Per valutare l'intervenuta prescrizione occorre determinare il termine prescrizionale sulla base della pena edittale del reato e applicare eventuali aumenti previsti dalle norme (es. art. 161 per aggravanti).
- La prescrizione va valutata alla data della decisione impugnata: se al momento della pronuncia il termine non è trascorso, la dichiarazione di estinzione è errata.
- Se il giudice di merito errore nel calcolo della prescrizione la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio quando il vizio è di legge.
- Le aggravanti che incidono sulla pena devono essere considerate anche ai fini del calcolo dei termini prescrizionali; il cumulo o l'aumento (p.es. un quarto) può modificare sostanzialmente la decorrenza.
- Il pubblico ministero (o Procuratore generale) può impugnare in Cassazione entro i limiti previsti dalle norme sulle impugnazioni, deducendo violazione di legge quando ritiene errata l'applicazione delle norme sulla prescrizione.
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