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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20200/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per motivi processuali e di merito: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica della modifica del capo di imputazione (da tre episodi a due), con lesione delle prerogative difensive e impossibilità di chiedere rito alternativo; 2) mancata notifica del decreto dell'8/5/2020 di rinvio per pandemia al 23/10/2020 e conseguente nullità perché l'imputata non sarebbe stata personalmente avvisata; 3) mancata notifica del decreto di anticipazione dell'udienza al 23/12/2020 e violazione del termine dei sette giorni liberi prima ex art.465 c.p.p.; 4) tardività delle querele per due episodi (presunta improcedibilità per decadenza ai sensi di art.124 c.p.p.); 5) carenze motivazionali e errata integrazione della motivazione di merito da parte della Corte d'appello in ordine alle richieste difensive e alla valutazione della documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestissima infondatezza e per mera reiterazione di questioni già decise in primo e secondo grado. Ha ritenuto che: la modifica del capo di imputazione non costituisse una sostanziale immutazione della posizione processuale dell'imputata tale da determinare nullità; le notifiche ai difensori effettuate (anche via PEC) fossero sufficienti e, nei casi occorsi, la nullità fosse stata sanata dalla partecipazione o dal comportamento difensivo (applicazione art.184 e art.183 c.p.p.); l'anticipazione/anticipazione dell'udienza non ha determinato nullità perché la notifica era avvenuta al difensore e l'imputata era rappresentata; il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa dell'autore e pertanto la tardività non è stata accertata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile, liquidate in euro 2.000 a favore dell'avv. Simone Labonia.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 e modificato dall'art.16 del D.L. 30/12/2021 n.228 convertito nella L. 25/02/2022 n.15

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale; ciò riguarda le modalità processuali adottate nel grado di giudizio.

  • art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020, co.13 e 14

    Previsioni emergenziali su modalità di notifica e rinvii: la notificazione al difensore è conforme alle disposizioni emergenziali e sufficiente laddove prevista.

  • art. 516 c.p.p.

    La Corte ha escluso che la modifica contestata del capo di imputazione rientrasse nelle ipotesi di immutazione ai sensi dell'art.516 che comportano nullità; solo le variazioni sostanziali che incidono sul nucleo dell'addebito giustificano la tutela speciale prevista dall'articolo.

  • art. 184 c.p.p.

    Applicata per affermare la sanatoria della nullità quando la parte, pur invalidamente informata, compare o si avvale di facoltà cui l'atto era preordinato; la partecipazione del difensore ha rimosso la nullità.

  • art. 183, lett. b) c.p.p.

    Principio della sanatoria delle nullità quando la parte si avvale della facoltà il cui esercizio l'atto omesso mirava a garantire; usato per sostenere la convalida delle notifiche al difensore.

  • art. 157, co. 8-bis, c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente per vizio di notifica; la Corte non ha ritenuto operativa una nullità incorrente da tale disposizione nel caso di specie.

  • art. 465 c.p.p.

    Regola l'anticipazione dell'udienza e l'obbligo di comunicazione/notifica almeno sette giorni prima in talune ipotesi; la Corte ha precisato che l'obbligo dei 7 giorni è particolarmente rilevante nella fase degli atti preliminari e non sempre applicabile nei rinvii disposti fuori udienza quando la notifica al difensore è stata effettuata.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in tema di nullità che incidono sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha verificato che tale nullità non si era verificata in concreto.

  • art. 429 c.p.p. e art. 477 c.p.p.

    Richiamati per distinguere rinvii e anticipazioni disposti in udienza (comunicati oralmente) da quelli fuori udienza (che richiedono notifica), e per chiarire gli effetti della comparizione delle parti.

  • art. 124 c.p.p.

    Norma sul termine per la presentazione della querela: la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui il termine decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa dell'autore (esito di accertamenti), non dal mero sospetto o dalla conoscenza del fatto oggettivo.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione che riduce o corregge la formulazione originaria non determina automaticamente una nullità: è necessaria una sostanziale immutazione che tocchi il nucleo dell'addebito per integrare i presupposti dell'art.516 c.p.p.
  • La notifica ai difensori di atti e decreti (anche via PEC) è, di norma, sufficiente; l'omessa notifica personale all'imputato non determina nullità se la parte era rappresentata e la nullità è stata sanata dalla comparizione o dal comportamento difensivo (art.183 e 184 c.p.p.).
  • L'anticipazione o il rinvio dell'udienza disposti fuori udienza devono essere notificati alle parti e ai difensori; però l'obbligo dei 'sette giorni liberi prima' è particolarmente rilevante nella fase degli atti preliminari e non sempre operante se la notifica al difensore è stata regolare e la parte è rappresentata.
  • Il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza certa, completa e qualificata dell'autore o, comunque, dall'esito degli accertamenti che rendono possibile identificare il responsabile; semplici sospetti non fanno decorrere il termine.
  • Le questioni processuali già decise in primo e secondo grado e riproposte in Cassazione come mere reiterazioni sono inammissibili: è necessario che il ricorso di legittimità prospetti questioni nuove o errori di diritto non già definiti.
  • Se il difensore di fiducia è stato informato e ha agito (es. chiedendo rinvio o presentandosi), la Corte può ritenere sanata la carenza notificatoria anche se la notifica originaria era diretta a un difensore revocato, quando non è dimostrato pregiudizio difensivo concreto.
  • Le carenze motivazionali sopravvenute o le integrazioni di motivazione operate dalla Corte d'appello non sempre sono ritenute apprezzabili in cassazione se rigettate come infondate o se il motivo non incide sulla legittimità del procedimento.

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