Cassazione Penale, Sentenza n. 20200/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per motivi processuali e di merito: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica della modifica del capo di imputazione (da tre episodi a due), con lesione delle prerogative difensive e impossibilità di chiedere rito alternativo; 2) mancata notifica del decreto dell'8/5/2020 di rinvio per pandemia al 23/10/2020 e conseguente nullità perché l'imputata non sarebbe stata personalmente avvisata; 3) mancata notifica del decreto di anticipazione dell'udienza al 23/12/2020 e violazione del termine dei sette giorni liberi prima ex art.465 c.p.p.; 4) tardività delle querele per due episodi (presunta improcedibilità per decadenza ai sensi di art.124 c.p.p.); 5) carenze motivazionali e errata integrazione della motivazione di merito da parte della Corte d'appello in ordine alle richieste difensive e alla valutazione della documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestissima infondatezza e per mera reiterazione di questioni già decise in primo e secondo grado. Ha ritenuto che: la modifica del capo di imputazione non costituisse una sostanziale immutazione della posizione processuale dell'imputata tale da determinare nullità; le notifiche ai difensori effettuate (anche via PEC) fossero sufficienti e, nei casi occorsi, la nullità fosse stata sanata dalla partecipazione o dal comportamento difensivo (applicazione art.184 e art.183 c.p.p.); l'anticipazione/anticipazione dell'udienza non ha determinato nullità perché la notifica era avvenuta al difensore e l'imputata era rappresentata; il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa dell'autore e pertanto la tardività non è stata accertata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile, liquidate in euro 2.000 a favore dell'avv. Simone Labonia.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 e modificato dall'art.16 del D.L. 30/12/2021 n.228 convertito nella L. 25/02/2022 n.15
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale; ciò riguarda le modalità processuali adottate nel grado di giudizio.
art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020, co.13 e 14
Previsioni emergenziali su modalità di notifica e rinvii: la notificazione al difensore è conforme alle disposizioni emergenziali e sufficiente laddove prevista.
art. 516 c.p.p.
La Corte ha escluso che la modifica contestata del capo di imputazione rientrasse nelle ipotesi di immutazione ai sensi dell'art.516 che comportano nullità; solo le variazioni sostanziali che incidono sul nucleo dell'addebito giustificano la tutela speciale prevista dall'articolo.
art. 184 c.p.p.
Applicata per affermare la sanatoria della nullità quando la parte, pur invalidamente informata, compare o si avvale di facoltà cui l'atto era preordinato; la partecipazione del difensore ha rimosso la nullità.
art. 183, lett. b) c.p.p.
Principio della sanatoria delle nullità quando la parte si avvale della facoltà il cui esercizio l'atto omesso mirava a garantire; usato per sostenere la convalida delle notifiche al difensore.
art. 157, co. 8-bis, c.p.p.
Norma richiamata dalla ricorrente per vizio di notifica; la Corte non ha ritenuto operativa una nullità incorrente da tale disposizione nel caso di specie.
art. 465 c.p.p.
Regola l'anticipazione dell'udienza e l'obbligo di comunicazione/notifica almeno sette giorni prima in talune ipotesi; la Corte ha precisato che l'obbligo dei 7 giorni è particolarmente rilevante nella fase degli atti preliminari e non sempre applicabile nei rinvii disposti fuori udienza quando la notifica al difensore è stata effettuata.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamata in tema di nullità che incidono sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha verificato che tale nullità non si era verificata in concreto.
art. 429 c.p.p. e art. 477 c.p.p.
Richiamati per distinguere rinvii e anticipazioni disposti in udienza (comunicati oralmente) da quelli fuori udienza (che richiedono notifica), e per chiarire gli effetti della comparizione delle parti.
art. 124 c.p.p.
Norma sul termine per la presentazione della querela: la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui il termine decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa dell'autore (esito di accertamenti), non dal mero sospetto o dalla conoscenza del fatto oggettivo.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione che riduce o corregge la formulazione originaria non determina automaticamente una nullità: è necessaria una sostanziale immutazione che tocchi il nucleo dell'addebito per integrare i presupposti dell'art.516 c.p.p.
- La notifica ai difensori di atti e decreti (anche via PEC) è, di norma, sufficiente; l'omessa notifica personale all'imputato non determina nullità se la parte era rappresentata e la nullità è stata sanata dalla comparizione o dal comportamento difensivo (art.183 e 184 c.p.p.).
- L'anticipazione o il rinvio dell'udienza disposti fuori udienza devono essere notificati alle parti e ai difensori; però l'obbligo dei 'sette giorni liberi prima' è particolarmente rilevante nella fase degli atti preliminari e non sempre operante se la notifica al difensore è stata regolare e la parte è rappresentata.
- Il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza certa, completa e qualificata dell'autore o, comunque, dall'esito degli accertamenti che rendono possibile identificare il responsabile; semplici sospetti non fanno decorrere il termine.
- Le questioni processuali già decise in primo e secondo grado e riproposte in Cassazione come mere reiterazioni sono inammissibili: è necessario che il ricorso di legittimità prospetti questioni nuove o errori di diritto non già definiti.
- Se il difensore di fiducia è stato informato e ha agito (es. chiedendo rinvio o presentandosi), la Corte può ritenere sanata la carenza notificatoria anche se la notifica originaria era diretta a un difensore revocato, quando non è dimostrato pregiudizio difensivo concreto.
- Le carenze motivazionali sopravvenute o le integrazioni di motivazione operate dalla Corte d'appello non sempre sono ritenute apprezzabili in cassazione se rigettate come infondate o se il motivo non incide sulla legittimità del procedimento.
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