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Sentenza

Sentenza del 14/05/2021 n. 2571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Soggetto contribuente - Acquisto casa abitazione - Agevolazioni "prima casa" - Avvenuta fruizione - Quinquennio acquisto - Mancato decorso - Soggetto contribuente - Donazione usufrutto genitori - Rileva - Trasferimento immobiliare - Non sussiste - Atto gratuito - Non rileva - Soggetto contribuente - Diritto proprietà - Continuato mantenimento - Rileva - Agevolazioni "prima casa" - Causa revoca - Esclusione - Maggiore imposta registro - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione. Ha chiarito che la cessione dell'usufrutto non determina un trasferimento della proprietà tale da revocare le agevolazioni "prima casa" se il contribuente mantiene il diritto di proprietà sull'immobile; la gratuità dell'atto (donazione) non altera tale valutazione. Conseguentemente la pretesa di maggiore imposta di registro è stata dichiarata illegittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ritenuta dovuta per la revoca delle agevolazioni "prima casa" a seguito della donazione dell'usufrutto dell'immobile ai genitori prima del decorso del quinquennio dall'acquisto

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, art. 1, comma quarto, nota 2/bis Tariffa, parte prima

    La norma sulle agevolazioni "prima casa" è stata interpretata nel senso che la perdita delle agevolazioni richiede un trasferimento che incida sulla titolarità della proprietà. La costituzione o cessione dell'usufrutto (anche se a titolo gratuito) non integra tale trasferimento quando il nudo proprietario resta il medesimo contribuente, perciò non determina la revoca delle agevolazioni.

Massime di principio

  • La revoca delle agevolazioni "prima casa" richiede un trasferimento della proprietà; la sola cessione dell'usufrutto non è sufficiente se il contribuente mantiene la proprietà.
  • La gratuità dell'atto (donazione) non è di per sé elemento che determina la decadenza dall'agevolazione: conta la variazione della titolarità della proprietà, non la natura onerosa o gratuita dell'atto.
  • In presenza di separazione tra nuda proprietà e usufrutto, va valutato specificamente quale diritto è stato trasferito: le agevolazioni si riferiscono alla situazione del diritto di proprietà.
  • Per evitare contestazioni, documentare chiaramente il mantenimento della proprietà e la natura dell'atto (es. atto che trasferisce solo l'usufrutto) e, se utile, richiedere un interpello o chiarimenti all'Agenzia delle Entrate prima dell'operazione.
  • Se contestato, è ragionevole impugnare l'avviso di liquidazione dimostrando che non è intervenuto alcun trasferimento di proprietà tale da far venire meno i requisiti per le agevolazioni.

Testo integrale

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