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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30305/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava diverse condanne (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, estorsione aggravata, turbativa d'asta, detenzione/porto illecito e ricettazione di armi, sequestro di persona, reati diversi connessi) e talune misure patrimoniali. Le doglianze principali sono: (i) insufficiente o contraddittoria motivazione e mancata risposta ai motivi di appello; (ii) travisamento del materiale probatorio e mancata considerazione di spiegazioni alternative; (iii) mancata prova dell"uso del "metodo mafioso" e della forza intimidatrice esterna necessaria per la qualificazione 416-bis; (iv) mancata prova del protrarsi della partecipazione fino ai termini necessari per l"applicazione della normativa peggiorativa (legge n. 69/2015); (v) errata determinazione della pena, con contestazioni su aumenti per continuazione e su applicazione normativa successiva; (vi) diniego ingiustificato della riduzione per giudizio abbreviato condizionato; (vii) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza motivazione adeguata; (viii) contestazione della legittimità e della misura della confisca di beni immobili.

La decisione

La Corte di cassazione, con valutazione motivo per motivo, ha in massima parte confermato le ricostruzioni probatorie e le condanne operate in appello (confermando la sussistenza di reati quali estorsione aggravata, detenzione/ricettazione di armi, sequestro di persona e la sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso configurata come "organismo di nuova formazione"). Tuttavia ha disposto rilievi e annullamenti parziali: (1) esclusa e annullata l"aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 relativamente al capo 4 (turbativa di gara), con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione e non luogo a procedere per gli imputati interessati (Gugliotta, Morgante, Tibia) in relazione a quel capo; (2) annullata in parte la sentenza con rinvio per la determinazione della pena relativa all"associazione ex art. 416-bis: la Cassazione ha ritenuto che non sussista prova adeguata del protrarsi dell'appartenenza fino all'entrata in vigore della disciplina peggiorativa del 2015, pertanto la pena deve essere ricalcolata secondo la normativa previgente e la questione rimessa all"altra Sezione della Corte d'appello di Messina; (3) annullata e rinviata la sentenza con riferimento alla partecipazione all'associazione a carico di Vincenzo Misa, perché la motivazione non dimostra sufficientemente la sua partecipazione funzionale ai fini del sodalizio; (4) annullata la determinazione della pena di Massimo Bruno in relazione ad errata applicazione di aumenti per continuazione e correlazioni tra capi; (5) parziale annullamento per mancata motivazione circa l'integrale confisca di un fabbricato di Bruno (si rinvia per valutare la parte abitativa e la posizione di eventuali terzi incolpevoli); (6) accertati infondati numerosi motivi riguardanti la carenza di prova in relazione all"estorsione, al sequestro di persona e alla riconoscibilità del metodo mafioso, che la Corte ha ritenuto comunque provati; (7) respinte le censure relative al diniego del giudizio abbreviato condizionato e, in generale, ritenuti fondati i motivi che richiedevano una motivazione puntuale e l"applicazione delle norme processuali, salvo le eccezioni sopra indicate. In sintesi: conferme sostanziali delle responsabilità, ma annullamenti parziali e rinvii per la ricalcolazione delle pene e per valutazioni su confische e sulla partecipazione di un imputato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto configurabile l"associazione di tipo mafioso come organismo di nuova formazione purché dimostrata l"utilizzazione del metodo mafioso (forza intimidatrice/assoggettamento). È stata però richiamata la necessità di prova del protrarsi della partecipazione quando ai fini della quantificazione della pena interviene una norma peggiorativa successiva (legge n. 69/2015). Inoltre è stata ritenuta applicabile l"aggravante "associazione armata" (comma 4) se è provata la consapevolezza, anche per colpa, della disponibilità di armi.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione) in relazione all'art. 628

    La Corte ha confermato la ricostruzione dell"estorsione aggravata; ha ritenuto che la minaccia realizzata da più persone, nell"ambito dell"associazione, abbia prodotto l"effetto intimidatorio effettivamente realizzato e che l"aggravante connessa all"associazione concorra con altre aggravanti previste dall"art. 628.

  • art. 353 cod. pen. (turbativa libertà delle gare)

    La Corte ha valutato che la fattispecie è configurabile anche quando si tratti di procedura informale di scelta del contraente, ove siano presenti elementi di gara. Tuttavia ha escluso l"aggravante ex art. 7 d.l. n.152/1991 per mancata prova del dolo specifico di favorire l"associazione mafiosa.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (aggravante per agevolazione mafiosa)

    Per l"applicazione dell"aggravante è richiesto il dolo specifico di favorire l"attività di un"associazione di tipo mafioso e l"idoneità oggettiva del fatto a favorire l"associazione stessa. La Corte ha ritenuto l"aggravante non provata nel capo 4.

  • legge 27 maggio 2015 n. 69

    La Corte ha ricordato che, quando la legislazione successiva peggiori il trattamento sanzionatorio, l"accusa deve provare la protrazione della condotta fino al momento in cui quella disciplina è già vigente: in difetto, va applicata la normativa previgente. Pertanto la determinazione della pena per il reato associativo è stata annullata e rinviata per ricalcolo secondo la disciplina anteriore al 2015, salvo prova del protrarsi.

  • r.d. 18/06/1931 n. 773, art. 41 (T.U.L.P.S.)

    La normativa speciale consente alla polizia giudiziaria di perquisire per la ricerca di armi anche senza preventiva autorizzazione dell"autorità giudiziaria; la Corte ha affermato che tale disciplina è speciale rispetto al codice di procedura e che il sequestro di armi seguente alla perquisizione resta utilizzabile anche se la perquisizione fosse viziata.

  • art. 225 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per sottolineare il carattere speciale della disciplina sulle perquisizioni per armi rispetto alle norme ordinarie del codice di procedura penale.

  • art. 81, comma 2 cod. pen. (continuazione)

    Applicazione dell"aumento per continuazione va adeguatamente motivata e correlata ai reati effettivamente addebitati: la Corte ha rilevato errori nella determinazione per talune posizioni (es. Bruno) e ha disposto annullamento parziale per rideterminazione.

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato condizionato)

    La richiesta di giudizio abbreviato condizionato va valutata ex ante; il rigetto motivato con esigenze di economia processuale è legittimo se all"esame ex ante gli elementi prospettati non risultavano idonei a garantire l"economia del giudizio.

Massime di principio

  • Per qualificare un fenomeno come "associazione di tipo mafioso" non basta la mera contiguità imprenditoriale o la fama criminale di un capo: è necessaria prova che il "metodo mafioso" (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà) sia stato effettivamente impiegato e che le condotte abbiano finalità associative.
  • Quando una fattispecie penalmente contestata copre un arco temporale durante il quale entra in vigore una legge peggiorativa, l"accusa deve provare il protrarsi della condotta fino al momento rilevante; in assenza di tale prova va applicata la normativa previgente.
  • Le perquisizioni dirette alla ricerca di armi ex art. 41 TULPS hanno carattere speciale e possono giustificare sequestro e utilizzo probatorio anche in presenza di profili di illegittimità formale della perquisizione.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche può essere effettuata in termini generali purché il giudice indichi i criteri decisivi (es. gravità dei fatti, personalità e precedenti) e non è obbligato a riepilogare ogni elemento favorevole; tuttavia il diniego deve essere adeguatamente motivato.
  • La richiesta di giudizio abbreviato condizionato va valutata con riferimento alle condizioni e alle esigenze di economia processuale al momento in cui fu proposta (ex ante); il giudice d"appello conferma il potere di sindacare tale valutazione se adeguatamente motivata.
  • La confisca di un bene riconducibile ad attività illecite deve rispettare la posizione di terzi incolpevoli: non è automatica la misura ablativa sull"intero immobile se parti sono adibite ad abitazione di soggetti estranei al reato; occorre motivare specificamente la ricorrenza dei presupposti.
  • L"annullamento parziale con rinvio è lo strumento utilizzato dalla Cassazione per difformità nella determinazione della pena (applicazione di norme peggiorative o aumenti non provati) o per carenze motivazionali su profili patrimoniali.

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