Sentenza del 02/09/2020 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Questione posta a fondamento della decisione rilevata d'ufficio - Obbligo di preventivo contraddittorio - Violazione - Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza che aveva dichiarato il ricorso inammissibile è stata ritenuta affetta da nullità per violazione del diritto di difesa a causa della mancata preventiva segnalazione della questione e quindi è stata rimessa alla commissione tributaria provinciale ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.lgs. n. 546/1992 per consentire il necessario contraddittorio e l'istruttoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile d'ufficio per assenza di prova della data di notificazione dell'atto tributario impugnato. Tale questione, posta a fondamento della decisione, non è stata preventivamente segnalata alle parti impedendo il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. b)
va rimessa alla commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.lgs. n. 546 del 1992
Stante la nullità della decisione per violazione del principio del contraddittorio/diritto di difesa, la causa deve essere rimessa alla commissione tributaria provinciale per la prosecuzione del giudizio.
Principio del contraddittorio / diritto di difesa
La mancata preventiva segnalazione di una questione posta d'ufficio che incide sull'esito del giudizio priva le parti della possibilità di difendersi (modificare domande/eccezioni, produrre nuovi fatti e prove, chiedere mezzi istruttori) e determina la nullità della decisione.
Massime di principio
- Il giudice non può dichiarare inammissibile d'ufficio un ricorso per carenza di prova della notifica dell'atto tributario senza prima segnalare la questione alle parti e dar loro la possibilità di replicare: altrimenti la decisione è nulla per violazione del diritto di difesa.
- In caso di contestazione della data di notifica, l'onere probatorio grava sull'amministrazione che deve dimostrare regolare notifica; se tale prova non è acquisita nel contraddittorio la causa va restituita al primo grado per ulteriore istruttoria.
- Se una questione essenziale viene sollevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di integrare le proprie difese (modificare domande, produrre documenti, chiedere prove); la mancata concessione di tale facoltà conduce alla nullità della decisione.
- La rimessione alla commissione tributaria provinciale ex art. 59, lett. b) D.lgs. 546/1992 è la misura corretta quando una decisione è viziata da mancato rispetto del contraddittorio, per permettere la piena partecipazione delle parti al procedimento.
- Nella pratica, il contribuente deve sollecitare la produzione della prova di notifica e, se il giudice solleva la questione d'ufficio, chiedere espressamente il rinvio per contraddittorio; l'amministrazione deve predisporre e conservare idonea documentazione di notifica.
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