Sentenza del 31/08/2020 n. 2523 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Accertamento - Notifica - Attestazione di non residenza nel Comune - Messo notificatore - Querela di falso - Sentenza del Tribunale attestante la falsa attestazione relativa al contribuente invece ivi residente - Mancato perfezionamento del procedimento notificatorio - Cartella esattoriale - Notifica oltre il decorso dei termini di decadenza per la notifica dell'accertamento - Sanatoria ex art. 156 co. 2 cpc - Non opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale relativa ad un avviso di accertamento la cui notifica non si è perfezionata in quanto il messo notificatore aveva attestato falsamente la non residenza del contribuente nel Comune di Latina, nonostante le risultanze anagrafiche (certificato storico di residenza dal 1999). Sul punto è intervenuta querela di falso con sentenza del Tribunale di Roma che ha accertato la falsità dell'attestazione contenuta nella relata di notifica. Si deduceva altresì la decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere accertativo per decorso dei termini.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto che, risultando accertata la falsità dell'attestazione e quindi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, anche la notifica della relativa cartella è nulla. Inoltre la sanatoria prevista dall'art. 156, co. 2, c.p.c. (che può sanare una notifica invalida se ha raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto) non opera quando la conoscenza dell'atto o l'impugnazione intervengano dopo il decorso del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento: in tal caso l'atto resta inefficace perché l'esercizio del potere era ormai scaduto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 156, co. 2 c.p.c.
La norma consente la sanatoria della notifica invalida quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e questi ha potuto esercitare la difesa (raggiungimento dello scopo). Tuttavia la sanatoria non produce effetti rispetto al decorso del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo: se la conoscenza o l'impugnazione avvengono dopo la decadenza, la sanatoria non può convalidare un atto tempestivamente inidoneo a impedire la decadenza.
Cass. SS.UU. n. 19854/2004
Cass. SS.UU. n. 19854/2004
Principio secondo cui la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può attribuire ex tunc validità a un atto di esercizio del potere impositivo che sia già divenuto intempestivo per decorso del termine di decadenza.
Cass. n. 10445/2011
La sanatoria non incide sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento in relazione al decorso del termine di decadenza: non convalida un esercizio del potere già scaduto.
Cass. n. 654/2014
La notificazione è principalmente condizione di efficacia e, se ha raggiunto lo scopo informativo, il vizio può essere considerato irrilevante; ma tale effetto è subordinato al rispetto dei termini sostanziali per l'esercizio del potere.
Cass. n. 1238/2014
Conferma che la sanatoria si desume dalla tempestiva impugnazione e dalla conoscenza effettiva dell'atto, ma ribadisce i limiti della sanatoria rispetto alla decadenza.
Massime di principio
- Se una querela di falso accerta che la relata di notifica contiene un'attestazione falsa (es. non residenza), la notifica dell'atto impositivo è nulla e gli atti consequenziali (es. cartella) sono invalidi.
- La sanatoria ex art. 156, co. 2 c.p.c. può rimuovere il vizio di notifica solo se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario e questi ha potuto esercitare la difesa tempestivamente; la mera impugnazione non basta se avvenuta dopo la decadenza dell'ufficio.
- Se il termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo è già decorso prima che si verifichi l'evento sanante (conoscenza/impugnazione), l'atto impositivo rimane inefficace e la sanatoria non può rimediare.
- In situazioni analoghe è necessario verificare: a) l'esito di eventuali procedimenti di querela di falso sulla relata; b) la data in cui la notifica ha effettivamente raggiunto il contribuente; c) la scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento. Se la querela di falso ha dato esito favorevole al contribuente e la notifica è stata irregolare, conviene impugnare la cartella producendo la sentenza di falsità e contestare la decadenza dell'ufficio.
- Per gli enti fiscali la regola è prudenza: non si può far valere la sanatoria se l'atto di accertamento è ormai decorso nei termini sostanziali previsti dalle norme tributarie.
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