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Sentenza

Sentenza del 02/09/2020 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Litisconsorzio necessario tra ente creditore ed agente della riscossione - Non sussiste - Chiamata di terzo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di crediti iscritti a ruolo, con contestazione dell'esistenza del credito e questione se sussista litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione; valutazione anche sulla possibilità e sui tempi della chiamata in causa del terzo (ente creditore) da parte dell'agente della riscossione

La decisione

il giudice ha ritenuto che non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione nei ricorsi avverso crediti iscritti a ruolo, nemmeno quando viene contestata l'esistenza del credito. L'agente per la riscossione ha la facoltà di chiedere, sin dal primo grado, l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo (ente creditore). In mancanza di tale autorizzazione, grava sull'agente l'obbligo di attivarsi presso l'ente creditore per acquisire eventuali prove da esibire in giudizio

Massime di principio

  • Il contribuente può promuovere il giudizio contro l'agente della riscossione senza che la mancata partecipazione dell'ente creditore comporti automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso
  • L'agente della riscossione non è sempre parte necessaria del processo insieme all'ente creditore: il litisconsorzio non è obbligatorio neppure quando si discute sull'esistenza del credito
  • Se l'agente intende coinvolgere l'ente creditore nel processo deve richiedere tempestivamente (anche dal primo grado) l'autorizzazione alla chiamata in causa; tale richiesta è la via ordinaria per portare il terzo nel giudizio
  • In assenza di autorizzazione alla chiamata, l'onere è dell'agente attivarsi extragiudizialmente presso l'ente creditore per ottenere e produrre le prove necessarie a sua difesa
  • Prassi consigliata: il contribuente può citare l'agente della riscossione; l'agente dovrebbe valutare subito la richiesta di autorizzazione per la chiamata del creditore e nel frattempo reperire documentazione dall'ente per non trovarsi privo di prove in giudizio

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