Sentenza del 02/09/2020 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Litisconsorzio necessario tra ente creditore ed agente della riscossione - Non sussiste - Chiamata di terzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di crediti iscritti a ruolo, con contestazione dell'esistenza del credito e questione se sussista litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione; valutazione anche sulla possibilità e sui tempi della chiamata in causa del terzo (ente creditore) da parte dell'agente della riscossione
La decisione
il giudice ha ritenuto che non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione nei ricorsi avverso crediti iscritti a ruolo, nemmeno quando viene contestata l'esistenza del credito. L'agente per la riscossione ha la facoltà di chiedere, sin dal primo grado, l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo (ente creditore). In mancanza di tale autorizzazione, grava sull'agente l'obbligo di attivarsi presso l'ente creditore per acquisire eventuali prove da esibire in giudizio
Massime di principio
- Il contribuente può promuovere il giudizio contro l'agente della riscossione senza che la mancata partecipazione dell'ente creditore comporti automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso
- L'agente della riscossione non è sempre parte necessaria del processo insieme all'ente creditore: il litisconsorzio non è obbligatorio neppure quando si discute sull'esistenza del credito
- Se l'agente intende coinvolgere l'ente creditore nel processo deve richiedere tempestivamente (anche dal primo grado) l'autorizzazione alla chiamata in causa; tale richiesta è la via ordinaria per portare il terzo nel giudizio
- In assenza di autorizzazione alla chiamata, l'onere è dell'agente attivarsi extragiudizialmente presso l'ente creditore per ottenere e produrre le prove necessarie a sua difesa
- Prassi consigliata: il contribuente può citare l'agente della riscossione; l'agente dovrebbe valutare subito la richiesta di autorizzazione per la chiamata del creditore e nel frattempo reperire documentazione dall'ente per non trovarsi privo di prove in giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 set 2020Sentenza del 02/09/2020 n. 1930 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 set 2020Sentenza del 02/09/2020 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 1 set 2020Sentenza del 01/09/2020 n. 24614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 set 2020Sentenza del 03/09/2020 n. 627 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 31 ago 2020Sentenza del 31/08/2020 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 ago 2020Sentenza del 31/08/2020 n. 2523 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →