Sentenza del 31/08/2020 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 13/09/2016 con cui l'Agenzia aveva accertato un debito IVA di € 18.000,00 per presunte fatture oggettivamente inesistenti emesse nel 2011 nei confronti della YYYYYYYY. La ricorrente contestava: (i) violazione dell'art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972 perché l'Ufficio avrebbe recuperato l'imposta sia nei confronti della committente che della emittente (doppio o triplice recupero), e (ii) insufficienza e inconsistenza delle prove sull'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio di cartolarità e la giurisprudenza di legittimità: l'IVA indicata in fattura relativa ad operazioni inesistenti è dovuta al momento dell'emissione dal soggetto che ha emesso la fattura (cedente/prestatore), con esclusione del diritto alla detrazione per il destinatario. È stata respinta l'eccezione sul combinato disposto con altri atti di recupero effettuati a carico di terzi e chiarito che l'eventuale diritto al rimborso del destinatario è questione autonoma che riguarda soggetti diversi e può essere fatta valere separatamente. Spese di giudizio a carico dell'appellante, liquidate in € 1.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21, comma 7
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La norma viene interpretata secondo il principio di 'cartolarità': l'emissione della fattura completa e idonea al uso fiscale fa sorgere l'obbligo d'imposta in capo all'emittente, con esclusione del meccanismo ordinario di detrazione a vantaggio del destinatario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19
Norma sul diritto alla detrazione: in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è escluso in applicazione del principio di cartolarità.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 54
Norma richiamata in epigrafe relativa ai poteri di accertamento dell'Ufficio; utilizzata come base procedurale per la notificazione dell'avviso di accertamento.
D.lgs. n. 158/2015 (modifiche all'art. 21)
Richiamato come modifica normativa che ha reso più esplicita la responsabilizzazione dell'emittente della fattura rispetto all'obbligo d'imposta in caso di operazioni inesistenti.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI, ord. 14/02/2019 n. 4344; Cass. civ. Sez. VI - 22/10/2019 n. 26983)
La Corte Suprema ha confermato il principio che l'insorgenza del rapporto impositivo in caso di fatture inesistenti si verifica con la semplice emissione del documento e che ciò non contrasta con il principio di neutralità IVA dell'Unione; tali principi sono stati applicati dalla Commissione per confermare il recupero dell'imposta dall'emittente.
Massime di principio
- Principio di cartolarità: l'emissione di una fattura completa comporta l'obbligo d'imposta in capo all'emittente anche se l'operazione è inesistente; il diritto alla detrazione del destinatario è escluso per operazioni oggettivamente inesistenti.
- La riscossione dell'IVA dall'emittente non viene preclusa dal fatto che l'Ufficio abbia già recuperato l'imposta nei confronti del destinatario o di terzi; eventuali rimborsi o azioni di regresso del destinatario sono questioni autonome e vanno esperite separatamente.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente che riceve o emette fatture deve conservare e produrre prove concrete dell'effettuazione delle operazioni (contratti, ordini, prove di consegna/prestazione, corrispondenza) e, se rilevata l'anomalia, eliminare tempestivamente la fattura dal circuito giuridico per attenuare il rischio di recupero.
- In caso di contestazione per fatture inesistenti, l'onere di provare la realtà economica delle operazioni grava sul soggetto che intende mantenere l'effetto fiscale della fattura; la mera esistenza formale del documento è sufficiente per far maturare l'obbligo d'imposta in capo all'emittente.
- Se l'Ufficio ha già operato recuperi verso più soggetti, le controversie su rimborsi o rapporti di responsabilità fra privati (regresso) non si risolvono nel processo tributario in cui è contestato l'avviso all'emittente, ma richiedono azioni autonome.
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