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Sentenza

Sentenza del 31/08/2020 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 13/09/2016 con cui l'Agenzia aveva accertato un debito IVA di € 18.000,00 per presunte fatture oggettivamente inesistenti emesse nel 2011 nei confronti della YYYYYYYY. La ricorrente contestava: (i) violazione dell'art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972 perché l'Ufficio avrebbe recuperato l'imposta sia nei confronti della committente che della emittente (doppio o triplice recupero), e (ii) insufficienza e inconsistenza delle prove sull'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio di cartolarità e la giurisprudenza di legittimità: l'IVA indicata in fattura relativa ad operazioni inesistenti è dovuta al momento dell'emissione dal soggetto che ha emesso la fattura (cedente/prestatore), con esclusione del diritto alla detrazione per il destinatario. È stata respinta l'eccezione sul combinato disposto con altri atti di recupero effettuati a carico di terzi e chiarito che l'eventuale diritto al rimborso del destinatario è questione autonoma che riguarda soggetti diversi e può essere fatta valere separatamente. Spese di giudizio a carico dell'appellante, liquidate in € 1.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21, comma 7

    Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La norma viene interpretata secondo il principio di 'cartolarità': l'emissione della fattura completa e idonea al uso fiscale fa sorgere l'obbligo d'imposta in capo all'emittente, con esclusione del meccanismo ordinario di detrazione a vantaggio del destinatario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19

    Norma sul diritto alla detrazione: in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è escluso in applicazione del principio di cartolarità.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 54

    Norma richiamata in epigrafe relativa ai poteri di accertamento dell'Ufficio; utilizzata come base procedurale per la notificazione dell'avviso di accertamento.

  • D.lgs. n. 158/2015 (modifiche all'art. 21)

    Richiamato come modifica normativa che ha reso più esplicita la responsabilizzazione dell'emittente della fattura rispetto all'obbligo d'imposta in caso di operazioni inesistenti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI, ord. 14/02/2019 n. 4344; Cass. civ. Sez. VI - 22/10/2019 n. 26983)

    La Corte Suprema ha confermato il principio che l'insorgenza del rapporto impositivo in caso di fatture inesistenti si verifica con la semplice emissione del documento e che ciò non contrasta con il principio di neutralità IVA dell'Unione; tali principi sono stati applicati dalla Commissione per confermare il recupero dell'imposta dall'emittente.

Massime di principio

  • Principio di cartolarità: l'emissione di una fattura completa comporta l'obbligo d'imposta in capo all'emittente anche se l'operazione è inesistente; il diritto alla detrazione del destinatario è escluso per operazioni oggettivamente inesistenti.
  • La riscossione dell'IVA dall'emittente non viene preclusa dal fatto che l'Ufficio abbia già recuperato l'imposta nei confronti del destinatario o di terzi; eventuali rimborsi o azioni di regresso del destinatario sono questioni autonome e vanno esperite separatamente.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente che riceve o emette fatture deve conservare e produrre prove concrete dell'effettuazione delle operazioni (contratti, ordini, prove di consegna/prestazione, corrispondenza) e, se rilevata l'anomalia, eliminare tempestivamente la fattura dal circuito giuridico per attenuare il rischio di recupero.
  • In caso di contestazione per fatture inesistenti, l'onere di provare la realtà economica delle operazioni grava sul soggetto che intende mantenere l'effetto fiscale della fattura; la mera esistenza formale del documento è sufficiente per far maturare l'obbligo d'imposta in capo all'emittente.
  • Se l'Ufficio ha già operato recuperi verso più soggetti, le controversie su rimborsi o rapporti di responsabilità fra privati (regresso) non si risolvono nel processo tributario in cui è contestato l'avviso all'emittente, ma richiedono azioni autonome.

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