Sentenza del 02/09/2020 n. 1930 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notificazione a mezzo del servizio postale - termine di prescrizione: momento di ricevimento del plico raccomandato - termine di decadenza: momento di spedizione del plico raccomandato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità e degli effetti temporali della notifica a mezzo raccomandata: verifica se il termine di prescrizione deve essere calcolato dal momento di ricevimento del plico raccomandato e se il termine di decadenza deve essere calcolato dal momento di spedizione del plico raccomandato; contestazione anche della legittimazione di Equitalia Sud a svolgere l'attività di riscossione
La decisione
La decisione dispone che, ai fini della prescrizione, il termine va computato dal momento del ricevimento del plico raccomandato da parte del destinatario; invece il termine di decadenza va fatto decorrere dal momento della spedizione del plico raccomandato da parte dell'ente mittente. Inoltre la sentenza conferma la legittimazione di Equitalia Sud ad operare in forza dell'art. 3, commi 4 e 7, del d.l. n. 203/2005, conv. con modifiche nella l. n. 248/2005, come società partecipata che svolge l'attività di riscossione per ruolo
Norme richiamate
art. 3, commi 4 e 7, d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2005
Riscossione s.p.a. effettua l'attività di riscossione mediante ruolo anche attraverso altre società per azioni partecipate
tale disposizione legittima la società partecipata (Equitalia Sud) a svolgere l'attività di riscossione per conto della concessionaria, conferendo titolo a operare come resistente nel giudizio
Massime di principio
- Differenziare prescrizione e decadenza: per la prescrizione rileva il momento in cui il destinatario riceve materialmente il plico raccomandato; per la decadenza rileva il momento della spedizione del plico da parte dell'amministrazione.
- Se si contesta una presunta estinzione per prescrizione, produrre e valorizzare la prova della data effettiva di ricevimento (avviso di giacenza, ricevuta di ritorno, estratto di consegna) perché è quel momento che interrompe o estingue la prescrizione.
- Se si contesta il rispetto di termini perentori (decadenze procedurali), la prova della data di spedizione dal mittente è decisiva: una spedizione tempestiva può preservare l'efficacia dell'atto anche se la consegna avviene successivamente.
- Conservare e richiedere documentazione postale (ricevuta di spedizione, ricevuta di ritorno, rapporti di giacenza) e l'eventuale sistema di tracciatura telematica: serve sia a chi difende il contribuente (per dimostrare ricezione tardiva) sia all'amministrazione (per dimostrare spedizione nei termini).
- La legittimazione dell'agente per la riscossione va verificata alla luce delle norme che consentono alla concessionaria di avvalersi di società partecipate; contestazioni formali sulla legittimazione richiedono riferimento preciso alla normativa citata e alla titolarità dei ruoli.
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