Sentenza n. 7580/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - la nota della Regione prot. n. 0239210 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19.8.2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – Isontina”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13.8.2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21.8.2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13.9.2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 richiamate nella Delibera di Ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17/9/2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18/11/2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla Ricorrente il 19/12/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della quota posta a carico dell'impresa ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale con cui sono stati individuati gli operatori economici soggetti al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché l'atto regionale di avvio del procedimento, i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento dei tetti e alle linee guida, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti e istruttori. Dal testo della sentenza non sono specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'adozione, da parte della competente Regione o Provincia autonoma, del provvedimento attestante l'avvenuto pagamento, con pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR. Nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento del pagamento e la relativa comunicazione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto dimostrata, sulla base della dichiarazione della ricorrente e dell'adesione alla procedura di decurtazione con adempimento delle obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Prevede la procedura di adesione alla definizione mediante pagamento della quota ridotta del ripiano; nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato.
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede una fattispecie complessa, perfezionata sia dal pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa sia dall'accertamento regionale o provinciale del pagamento, con pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La dichiarazione della parte e il comportamento processuale conseguente all'adesione alla procedura di decurtazione possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale presuppone cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e l'adozione, pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerti tale pagamento.
- La mancanza dell'attestazione regionale o provinciale e della relativa comunicazione alla segreteria impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere secondo la disciplina speciale, anche se l'impresa dichiara di avere effettuato il pagamento.
- L'adesione dell'impresa alla procedura di definizione e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti possono comunque integrare fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
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