Sentenza n. 337/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un immobile abusivo a una elevazione fuori terra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della l. 724/1994. Con il primo motivo ha sostenuto che l’immobile fosse ultimato entro il 31 dicembre 1993, essendo già realizzati il rustico e la copertura, e che la parte retrostante priva di tompagnatura dovesse essere completata mediante una saracinesca o un serramento, qualificabile come mera finitura. Ha dedotto violazione dell’art. 39 della l. 724/1994, dell’art. 43, comma 5, della l. 47/1985, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e carenza dei presupposti per il diniego. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia del TAR su una censura relativa alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, riproponendo la tesi secondo cui il decorso del termine, in presenza della documentazione richiesta e del pagamento degli oneri, avrebbe determinato la sanatoria ai sensi dell’art. 35, comma 12, della l. 47/1985 e dell’art. 39, comma 4, della l. 724/1994. Con il terzo motivo ha contestato il mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire il contraddittorio procedimentale e che non sussistevano ragioni sostanziali ostative, anche perché l’area non sarebbe stata vincolata e sarebbe ricaduta in zona urbanistica edificata.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’abuso grava sul privato richiedente il condono, in applicazione del principio di vicinanza della prova. L’onere può trasferirsi sull’amministrazione solo quando il privato deduca concreti e attendibili elementi documentali idonei a radicare la ragionevole certezza dell’ultimazione entro il termine di legge. Nel caso concreto, il sopralluogo della Polizia municipale e le sentenze penali irrevocabili avevano accertato che il manufatto era ancora privo di una tompagnatura e quindi non isolato dalle intemperie e non configurato nella sua fondamentale volumetria. Ai fini del condono, l’ultimazione al rustico richiede, per gli edifici, intelaiatura, copertura e muri di tompagnamento. Le allegazioni dell’appellante circa l’intenzione di installare una saracinesca, la perizia giurata del 2019, la mancata presentazione di una domanda per il terzo condono e il successivo montaggio del serramento non hanno fornito una prova oggettiva dell’ultimazione entro il 31 dicembre 1993. Il sequestro penale non poteva giustificare il mancato completamento, essendo intervenuto il 28 aprile 1994, dopo la scadenza del termine. Quanto al secondo motivo, il CGARS ha precisato che l’omessa pronuncia del TAR non imponeva la restituzione della causa, potendo il giudice d’appello integrare la motivazione e decidere direttamente la questione. Nel merito, ha escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché il decorso del tempo non è sufficiente in assenza di tutti i presupposti sostanziali del condono, tra cui la prova rigorosa dell’ultimazione dell’opera entro il termine previsto. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto non invalidante la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Una volta accertata l’assenza del requisito temporale indispensabile per la sanatoria, il contenuto del provvedimento era sostanzialmente vincolato e non avrebbe potuto essere diverso anche dopo la partecipazione dell’interessato. Le deduzioni relative all’assenza di vincoli e alla classificazione urbanistica dell’area erano estranee alla motivazione effettiva del diniego. È stata inoltre confermata la statuizione sulle spese del primo grado, mentre per il grado d’appello non è stata disposta alcuna condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, l. 724/1994
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993…
Il condono previsto dalla disposizione presuppone che l’opera abusiva sia ultimata entro il 31 dicembre 1993; il requisito temporale riguarda anche la consistenza edilizia necessaria a configurare l’opera nella sua fondamentale volumetria.
art. 31, comma 2, l. 47/1985
esecuzione del rustico e completamento della copertura
L’ultimazione rilevante ai fini del condono edilizio coincide, per gli edifici, con l’esecuzione del rustico, comprensiva delle tamponature esterne necessarie a isolare l’immobile dalle intemperie e a definirne la volumetria essenziale.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
Il silenzio-assenso sul condono non si forma per il solo decorso del termine, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi della sanatoria, compresa la prova dell’ultimazione dell’opera entro il termine di legge.
art. 35, comma 12, l. 47/1985
Il meccanismo di silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone la presenza dei requisiti sostanziali della sanatoria; la carenza del requisito temporale impedisce la formazione dell’assenso tacito.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento quando, per la natura vincolata o per la dimostrata immodificabilità del contenuto dell’atto, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio derivante dall’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità dell’atto se l’amministrazione dimostra che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia su una censura può essere eliminata dal giudice d’appello mediante integrazione della motivazione o decisione diretta nel merito, senza necessità di qualificare la questione come error in procedendo che imponga il rinvio.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le questioni non esaminate dal giudice di primo grado possono essere riproposte in appello e sono esaminate dal giudice d’appello nei limiti della devoluzione.
art. 2697 c.c.
Chi intende far valere il diritto alla sanatoria deve provare i fatti costitutivi, inclusa la data di ultimazione e la consistenza dell’opera abusiva.
art. 115 c.p.c.
La decisione si fonda sulle prove offerte dalle parti, secondo la ripartizione dell’onere probatorio applicata dal giudice alla dimostrazione dell’epoca e della consistenza dell’abuso.
art. 91 c.p.c.
La conferma della soccombenza dell’appellante giustifica la conferma della condanna alle spese del primo grado; nel grado d’appello non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nelle domande di condono edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’abuso grava sul privato richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova; solo la deduzione di concreti, oggettivi e attendibili elementi di riscontro può trasferire sull’amministrazione l’onere della prova contraria.
- Ai fini del condono edilizio, l’ultimazione dell’opera non coincide con la mera realizzazione dell’intelaiatura strutturale e della copertura, ma richiede, per gli edifici, il completamento delle tamponature esterne necessario a isolare il manufatto dalle intemperie e a definirne la fondamentale consistenza plano-volumetrica.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine procedimentale, ma presuppone la sussistenza e la prova di tutti i requisiti sostanziali previsti dalla legge, incluso il completamento dell’opera entro il termine temporale stabilito.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del diniego di condono quando sia accertato che il richiedente non possiede un requisito sostanziale indispensabile e che, anche a seguito della partecipazione procedimentale, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.
- Il giudice d’appello può esaminare direttamente una censura non scrutinata dal giudice di primo grado, integrando la motivazione o decidendo nel merito, senza che l’omessa pronuncia imponga necessariamente l’annullamento con rinvio della sentenza.
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