Cassazione Civile, Ordinanza n. 20846/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre docenti assunti a tempo determinato avevano agito per ottenere il riconoscimento, ai fini della progressione economica e della carriera, dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Venezia l'aveva accolta solo in parte, limitando il diritto al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio e alle conseguenti differenze retributive per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti a decorrere dal 10 luglio 2001. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che il riconoscimento integrale dei servizi preruolo svolti dopo il 2001 non impedisse il riconoscimento, sia pure secondo i criteri dell'art. 485 cit., anche dei servizi preruolo anteriori a tale data.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce del consolidato orientamento secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE e direttamente applicabile, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il dipendente a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di diverso trattamento. Ha inoltre affermato che tale principio si applica anche ai rapporti a termine anteriori all'entrata in vigore della direttiva, perché il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la precedente disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché decida applicando tale principio entro i limiti della domanda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, proposto per denunciare la violazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
"secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ."
La Corte ha richiamato il proprio potere di qualificare giuridicamente i fatti e di fondare l'accoglimento su una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché nei limiti dei fatti accertati e senza alterare domanda o eccezioni in senso stretto.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
È la norma invocata dai ricorrenti; la Corte la interpreta alla luce del diritto UE nel senso che non esclude il riconoscimento dell'anzianità preruolo maturata in precedenza, per gli effetti futuri sulla progressione stipendiale, salvo ragioni oggettive di differenziazione.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato ai fini della progressione stipendiale e di carriera, in misura non meno favorevole rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.
direttiva 99/70/CE
È richiamata come fonte che recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che opera direttamente per gli effetti futuri delle situazioni sorte in epoca anteriore, in assenza di espressa deroga.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere il motivo per una diversa ragione giuridica rispetto a quella espressamente prospettata, se la soluzione si fonda sui fatti già accertati nei giudizi di merito e non comporta modifiche della domanda o integrazione di eccezioni in senso stretto.
- In materia di personale scolastico a tempo determinato, l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine deve essere riconosciuta, per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo la presenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato.
- Il principio di parità di trattamento derivante dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti a termine sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva, poiché il diritto dell'Unione opera sugli effetti futuri delle situazioni pregresse in mancanza di una deroga espressa.
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