Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 815/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano in data 3 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202602282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano il 3 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, ai fini cautelari, la questione relativa al ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, rilevando che essa è stata proposta circa otto anni dopo la scadenza del precedente titolo. Il ricorrente ha dedotto motivi ritenuti non suscettibili di favorevole apprezzamento, senza che il testo dell'ordinanza ne specifichi il contenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non è perentorio, ma nel caso concreto il ritardo di circa otto anni è stato considerato idoneo a recidere qualsiasi nesso tra la scadenza del precedente titolo e la nuova richiesta. L'ordinanza non definisce il giudizio di merito e non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998

    non abbia carattere perentorio

    Il termine per la proposizione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non è perentorio; tuttavia, un ritardo considerevole, pari nel caso concreto a circa otto anni, può recidere il nesso tra la scadenza del titolo precedente e la nuova richiesta.

  • art. 55 c.p.a.

    Base normativa della domanda e della decisione cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non ha carattere perentorio.
  • Sebbene il termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non sia perentorio, un ritardo particolarmente considerevole può recidere il nesso tra la scadenza del precedente titolo e la nuova richiesta, giustificando, almeno in sede cautelare, la valutazione negativa della pretesa di rinnovo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.