Ordinanza n. 815/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano in data 3 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano il 3 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, ai fini cautelari, la questione relativa al ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, rilevando che essa è stata proposta circa otto anni dopo la scadenza del precedente titolo. Il ricorrente ha dedotto motivi ritenuti non suscettibili di favorevole apprezzamento, senza che il testo dell'ordinanza ne specifichi il contenuto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non è perentorio, ma nel caso concreto il ritardo di circa otto anni è stato considerato idoneo a recidere qualsiasi nesso tra la scadenza del precedente titolo e la nuova richiesta. L'ordinanza non definisce il giudizio di merito e non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
non abbia carattere perentorio
Il termine per la proposizione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non è perentorio; tuttavia, un ritardo considerevole, pari nel caso concreto a circa otto anni, può recidere il nesso tra la scadenza del titolo precedente e la nuova richiesta.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda e della decisione cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non ha carattere perentorio.
- Sebbene il termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non sia perentorio, un ritardo particolarmente considerevole può recidere il nesso tra la scadenza del precedente titolo e la nuova richiesta, giustificando, almeno in sede cautelare, la valutazione negativa della pretesa di rinnovo.
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