Sentenza n. 2068/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del decreto emesso il 14.01.2025, notificato in pari data, con il quale il Prefetto della Provincia di Siracusa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Sig.-OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Siracusa il 23 ottobre 2024, notificato il 29 ottobre 2024, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti suddetti, resi all’esito del procedimento amministrativo Amm. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un ammonimento questorile per condotte persecutorie
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Siracusa del 14 gennaio 2025, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro l'ammonimento adottato dal Questore il 23 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 11/2009 e dell'art. 612-bis c.p., nonché irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, per l'asserita insussistenza di condotte configurabili come atti persecutori; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale, per mancata interlocuzione e mancato accesso ai file audio e video allegati dalla persona offesa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e difetto di istruttoria, perché l'ammonimento si sarebbe fondato esclusivamente sulla prospettazione della persona offesa. L'amministrazione e la controinteressata hanno chiesto il rigetto. La controinteressata ha inoltre chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento prefettizio impugnato è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione all'esito di una rinnovata e completa istruttoria. Il primo motivo è stato respinto: l'ammonimento ha natura preventiva e non richiede l'accertamento penale del reato oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e plausibile; nel caso concreto i provvedimenti descrivevano elementi idonei a prospettare un grave e perdurante stato di ansia o paura e il timore della persona offesa di uscire di casa, non una mera molestia rilevante ex art. 660 c.p. Il secondo motivo è stato respinto perché al ricorrente era stata comunicata l'avvio del procedimento ed egli non aveva presentato memorie difensive. Il mancato riscontro all'istanza di accesso ai file audio e video non ha violato il contraddittorio, poiché la documentazione cartacea indicava gli episodi cui i file si riferivano e consentiva al ricorrente di replicare e chiedere di essere sentito. È stato invece accolto il terzo motivo: l'amministrazione aveva fondato la decisione sul mero richiamo alle dichiarazioni della controinteressata, senza procedere all'audizione di altre persone informate sui fatti, tra cui una persona indicata come potenzialmente decisiva. L'art. 8 impone di sentire le persone informate dei fatti, mentre consente di acquisire informazioni dagli organi investigativi solo se necessario. L'istruttoria avrebbe dovuto essere autonoma e proattiva, anche considerando gli effetti stigmatizzanti e potenzialmente pregiudizievoli dell'ammonimento. La documentazione amministrativa non offriva inoltre un'evidenza probatoria sufficiente, soprattutto alla luce della prospettata reciprocità delle condotte persecutorie, che imponeva una motivazione più accurata sull'effettivo stato di ansia o paura, sul timore per l'incolumità e sull'eventuale mutamento delle abitudini di vita. Il giudice ha escluso di poter colmare direttamente le lacune istruttorie o sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. La richiesta di prova testimoniale della controinteressata è stata respinta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009
fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta
L'ammonimento è una misura amministrativa preventiva adottata dal Questore sulla base di un quadro indiziario attendibile; la norma impone di sentire le persone informate dei fatti e consente l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi solo se necessario.
art. 612-bis c.p.
si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita
Ai fini dell'ammonimento devono emergere elementi idonei a ricondurre la condotta al paradigma degli atti persecutori, non a una mera molestia ex art. 660 c.p.
art. 24 Cost.
Il motivo di violazione del diritto di difesa è stato respinto perché il destinatario aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e avrebbe potuto presentare memorie e chiedere di essere sentito.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; la decisione ha ravvisato il difetto di istruttoria nell'omessa acquisizione di informazioni da persone rilevanti.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; l'amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma e adeguatamente istruita.
art. 7, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo di legittimità il giudice verifica se la ricostruzione dei fatti e l'istruttoria amministrativa siano coerenti e sufficientemente attendibili, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'amministrazione né colmare le sue carenze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e delle persone citate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva, distinta dall'accertamento penale: per la sua adozione non occorre la prova del reato oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro indiziario attendibile e una ricostruzione plausibile di condotte riconducibili agli atti persecutori.
- L'ammonimento non può fondarsi sulla mera prospettazione della persona offesa. L'amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, verificando la coerenza delle dichiarazioni e acquisendo, quando rilevanti, le informazioni delle persone informate sui fatti.
- L'art. 8 d.l. 11/2009 configura come necessario l'ascolto delle persone informate dei fatti, mentre rimette alla valutazione di necessità l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi; l'omessa audizione di persone potenzialmente decisive integra un difetto di istruttoria.
- La prospettata reciprocità delle condotte persecutorie impone all'amministrazione un più accurato approfondimento e una motivazione specifica sull'esistenza degli eventi alternativamente rilevanti ai fini dell'ammonimento: grave e perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l'incolumità o alterazione delle abitudini di vita.
- Nel giudizio di legittimità sull'ammonimento il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella del Questore, né colmare direttamente lacune istruttorie o motivazionali; deve verificare se l'attività amministrativa sia coerente, ragionevole e sufficientemente attendibile a fondare il potere preventivo.
- La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare memorie o chiedere di essere sentito possono rendere infondata la censura di violazione del contraddittorio, anche quando non siano stati messi a disposizione specifici file, se la documentazione disponibile consente di individuare gli episodi contestati e di approntare una difesa effettiva.
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