Sentenza del 20/02/2024 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Nella valutazione della dimora abituale del contribuente è inconferente il riferimento al luogo di dimora della famiglia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU (periodo 2016) per omesso versamento: la società contestava che, pur essendo il contribuente residente nell'immobile, questi non vi dimorava abitualmente e dunque non aveva diritto all'esenzione per abitazione principale; la società inoltre faceva riferimento a presunte verifiche anagrafiche e a consumi energetici bassi come elementi contro la dimora abituale.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello della s.r.l. R. confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il provvedimento di accertamento è stato ritenuto privo di motivazione sufficiente: la società non ha documentato o argomentato in modo concreto le 'verifiche anagrafiche' né ha provato che il contribuente, sebbene residente, non dimorasse abitualmente nell'immobile. Il richiamo ai consumi (gas ed energia elettrica) è stato ritenuto inidoneo a sovvertire la risultanza della residenza e, in ogni caso, non era menzionato nell'atto impugnato. Inoltre è stato richiamato che, per la valutazione della dimora abituale, il riferimento alla 'famiglia' del contribuente è inconferente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. Nessuna statuizione sulle spese (l'appellante non viene condannato alle spese del grado perché il contribuente non si è costituito).
Norme richiamate
L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lett. b)
«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che includeva anche i componenti del nucleo familiare: per l'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la residenza del possessore, non quella della sua famiglia.
Corte Costituzionale, sent. n. 209 del 12-9-2022
Ha annullato la previsione normativa che estendeva la nozione di abitazione principale alla dimora abituale anche dei componenti del nucleo familiare, stabilendo che l'abitazione principale deve essere valutata in relazione al possessore/propietario.
L. n. 87/1953, art. 27 (richiamata come criterio consequenziale)
Usata per disporre gli effetti conseguenziali della dichiarazione di incostituzionalità, estendendo la declaratoria alle disposizioni correlate per la nuova IMU.
Principio generale del diritto amministrativo (motivazione dell'atto e onere probatorio)
L'avviso di accertamento deve contenere motivazioni concrete e documentate: in assenza di prove specifiche e di una motivazione idonea a consentire la difesa, l'accertamento è invalido; l'onere di provare la non abitualità grava sull'amministrazione accertante.
Massime di principio
- Per la verifica dell'esenzione IMU per abitazione principale prevale la dimora abituale e la residenza del possessore; lo status di 'famiglia' non è rilevante dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022.
- La residenza anagrafica del contribuente costituisce elemento probatorio significativo e non può essere facilmente neutralizzata dall'amministrazione senza specifiche e concrete prove contrari.
- Un avviso di accertamento deve indicare le verifiche compiute e produrre documentazione o elementi probatori concreti: affermazioni generiche del tipo 'verifiche presso i registri anagrafici' senza esibizione di dati non sono sufficienti.
- Dati accessori come consumi di gas o energia elettrica, da soli, sono insufficienti a dimostrare l'assenza di dimora abituale e possono dipendere da molteplici circostanze; se rilevati vanno contestualizzati e documentati nell'atto.
- L'onere della prova circa la non abitualità della dimora grava sull'amministrazione impositiva; il contribuente non è tenuto a provare di abitare se risulta la residenza formale.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione di residenza e di effettiva dimora (iscrizione anagrafica, autocertificazioni, bollette, dichiarazioni), mentre l'amministrazione deve motivare e documentare in modo specifico le ragioni dell'accertamento.
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