Sentenza del 04/04/2017 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Xxxxx n. 270/5/09 del 17 luglio 2009 limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Sebbene il ricorso originario fosse stato integralmente accolto, la CTP aveva compensato le spese tra le parti con la formula generica secondo cui sussistevano "giustificati motivi", senza indicare ragioni specifiche. Il contribuente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi, deducendo la totale soccombenza dell'Ufficio, le cui cartelle erano state annullate poiché fondate sull'erronea pretesa definitività di precedenti accertamenti tempestivamente impugnati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari ha accolto l'appello. Ha stabilito che, nel processo tributario, la regola ordinaria è la condanna alle spese della parte soccombente e che la compensazione costituisce un'eccezione, ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge e sorretta da una motivazione specifica. La motivazione della CTP, limitata alla generica formula dei "giustificati motivi", è stata ritenuta una clausola di stile priva di adeguato contenuto motivazionale. L'Agenzia delle Entrate è stata quindi condannata a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00.
Norme richiamate
Art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è una deroga alla regola della soccombenza e può essere disposta soltanto nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge. Quando il giudice la applica, deve indicare una motivazione specifica, non potendo utilizzare formule generiche o stereotipate.
Principio della soccombenza nel processo tributario
Le spese di lite devono normalmente essere poste a carico della parte che risulta soccombente all'esito del giudizio. Nel caso concreto, l'Amministrazione finanziaria era integralmente soccombente perché le pretese tributarie erano state annullate.
Cassazione civile, ordinanza n. 9716 del 12 maggio 2016
La compensazione disposta "per giusti e fondati motivi" non è adeguatamente motivata.
La giurisprudenza di legittimità richiede che le ragioni della compensazione siano concrete, specifiche e verificabili; una motivazione meramente apparente o una clausola di stile non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte integralmente soccombente deve normalmente essere condannata al pagamento delle spese di lite.
- La compensazione delle spese non è automatica né liberamente discrezionale: è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di altre circostanze eccezionali previste dalla legge.
- Una formula generica come "giusti motivi" o "giustificati motivi" non basta a giustificare la compensazione; il giudice deve spiegare concretamente quali circostanze eccezionali la rendano appropriata.
- Quando il contribuente dimostra di aver tempestivamente impugnato gli atti posti a fondamento della pretesa tributaria, l'Amministrazione non può considerarli definitivi senza adeguata verifica e può essere ritenuta integralmente soccombente.
- La richiesta di liquidazione delle spese deve riguardare i gradi di giudizio per i quali si chiede la condanna; se il primo giudice ha compensato le spese senza motivazione specifica, tale statuizione può essere impugnata autonomamente.
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