Sentenza del 04/04/2017 n. 344 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Iva - Rimborsi - Cessazione attività - Mancata presentazione della dichiarazione - Prescrizione decennale - Diritto al rimborso - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, in caso di cessazione dell'attività, il diritto al rimborso dell'IVA sussiste indipendentemente dalla compilazione del quadro RX della dichiarazione IVA, purché la relativa istanza sia presentata entro il termine di prescrizione decennale. L'orientamento si pone in contrasto con alcune precedenti decisioni della Corte di cassazione, espressamente richiamate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ottenere il rimborso dell'IVA dopo la cessazione dell'attività, nonostante il contribuente non avesse compilato il quadro RX della dichiarazione IVA. Il punto centrale era stabilire se tale omissione facesse venir meno il diritto al rimborso oppure se fosse sufficiente che l'istanza fosse stata presentata entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul rimborso del credito d'imposta
La mancata compilazione del quadro RX non esclude, in caso di cessazione dell'attività, il diritto sostanziale al rimborso, se il contribuente presenta l'istanza entro il termine prescrizionale decennale.
Prescrizione ordinaria decennale
La richiesta di rimborso IVA può essere esercitata entro dieci anni, termine ritenuto sufficiente a conservare il diritto anche quando il credito non sia stato indicato nel quadro RX.
Cass. ord. 29 novembre 2017, n. 28583
Decisione precedente indicata come orientamento contrario, secondo cui la mancata compilazione del quadro RX poteva impedire il rimborso.
Cass. ord. 21 febbraio 2017, n. 4481
Decisione precedente richiamata come contrastante con la soluzione favorevole al contribuente.
Cass. sent. 30 marzo 2016, n. 6107
Pronuncia precedente indicata come contraria al riconoscimento del rimborso in assenza di compilazione del quadro RX.
Cass. sent. 28 settembre 2016, n. 19115
Pronuncia precedente richiamata quale orientamento contrario alla sufficienza della sola istanza presentata entro il termine decennale.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività non fa venir meno automaticamente il credito IVA maturato dal contribuente.
- Gli adempimenti dichiarativi, come la compilazione del quadro RX, possono avere rilievo procedurale, ma non necessariamente eliminano il diritto sostanziale al rimborso.
- In assenza di una decadenza specifica, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
- È opportuno distinguere tra la mancata indicazione del credito nella dichiarazione e la definitiva rinuncia al credito: la prima non implica necessariamente la seconda.
- Poiché la giurisprudenza richiamata evidenzia orientamenti contrastanti, nei casi concreti è necessario verificare la data di cessazione, quella di presentazione dell'istanza, il contenuto delle dichiarazioni e l'eventuale evoluzione normativa o giurisprudenziale.
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