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Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Perentori i termini della dichiarazione integrativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all'IVA 2008. Il contribuente sosteneva di avere diritto a un credito IVA e di aver commesso un errore materiale nella dichiarazione, producendo nel marzo 2012 una dichiarazione integrativa nell'ambito di un'istanza di autotutela. L'Ufficio ha contestato la rilevanza di tale dichiarazione, ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, poiché presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardiva e priva di effetti la dichiarazione integrativa presentata il 23 marzo 2012. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado, confermando la rilevanza del termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998

    Le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dal contribuente per correggere errori od omissioni [...] mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    La norma è stata interpretata nel senso che il termine per presentare la dichiarazione integrativa utile a correggere errori o omissioni e a far valere un maggior credito è perentorio. Una dichiarazione presentata dopo tale termine è tardiva e non produce effetti ai fini della compensazione del credito.

  • Art. 2, D.P.R. n. 435/2001

    La disposizione ha introdotto il comma 8-bis nell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, disciplinando la facoltà del contribuente di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 6253/2012

    Il contribuente [...] è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa [...]

    La dichiarazione integrativa è soggetta al termine previsto dalla legge per poter utilizzare in compensazione il credito eventualmente risultante. Il rispetto del termine non esclude necessariamente l'autonomo diritto al rimborso, che resta soggetto alla propria disciplina.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo quando si intende correggere errori o omissioni per ottenere o utilizzare un maggior credito.
  • La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa non può normalmente fondare la compensazione del credito né imporre all'Amministrazione di ricalcolare la posizione fiscale sulla base della rettifica.
  • L'istanza di autotutela non consente, di per sé, di eludere i termini decadenziali previsti per la dichiarazione integrativa e non obbliga l'Amministrazione a riconoscere automaticamente il credito indicato tardivamente.
  • La possibilità di chiedere il rimborso di un credito può seguire una disciplina distinta rispetto alla possibilità di utilizzarlo in compensazione; pertanto, la tardività della dichiarazione integrativa non esclude necessariamente ogni eventuale domanda di rimborso, se proposta nei termini e secondo le regole applicabili.
  • In caso di errore nella dichiarazione, è essenziale verificare tempestivamente i termini applicabili, conservare la documentazione probatoria e distinguere tra rettifica della dichiarazione, compensazione e richiesta di rimborso.

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