Sentenza del 04/04/2017 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte dirette - Raddoppio dei termini decadenziali di accertamento - Intervenuto innalzamento (oltre la misura della esercitata pretesa fiscale) della soglia di rilevanza penale - Applicabilità del principio del favor rei - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il raddoppio dei termini per l'accertamento non fosse applicabile, poiché il d.lgs. n. 158/2015 aveva innalzato da 30.000 a 50.000 euro la soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Poiché la pretesa IRES ammontava a 32.564 euro, essa superava la precedente soglia, ma non quella nuova. Il contribuente ha quindi invocato il principio del favor rei, ritenendo applicabile la disciplina successiva più favorevole.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'innalzamento della soglia di rilevanza penale non incide sul raddoppio dei termini di accertamento, poiché il principio del favor rei opera esclusivamente in materia di norme sanzionatorie e non riguarda le norme che disciplinano i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il raddoppio dei termini resta applicabile anche quando la pretesa fiscale supera la precedente soglia penale di 30.000 euro ma non raggiunge quella successivamente elevata a 50.000 euro.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 74/2000
Soglia di rilevanza penale precedentemente fissata in 30.000 euro
La soglia previgente rilevava ai fini dell'applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento.
D.lgs. n. 158/2015
Innalzamento della soglia di rilevanza penale da 30.000 a 50.000 euro
L'innalzamento della soglia non determina l'applicazione del favor rei rispetto ai termini di accertamento, perché non modifica una sanzione ma incide sulla disciplina del potere accertativo fiscale.
Principio del favor rei
Il principio trova applicazione in presenza di norme sanzionatorie più favorevoli, ma non si estende alle norme che regolano i termini e le modalità dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- L'innalzamento successivo di una soglia penale non elimina automaticamente gli effetti già previsti dalla disciplina fiscale sul raddoppio dei termini di accertamento.
- Il favor rei opera per le sanzioni, non per le norme che attribuiscono o regolano i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre distinguere la natura della norma applicata: se disciplina il potere accertativo, non è normalmente soggetta al favor rei.
- Il superamento della soglia penale vigente al momento rilevante può essere sufficiente a giustificare il raddoppio, anche se la soglia è stata successivamente elevata e la pretesa non raggiunge il nuovo limite.
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