Sentenza del 04/04/2017 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Per l'impresa individuale sì al reddito d'impresa in concomitanza con l'affitto d'azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto che, dopo l'affitto dell'azienda, la contribuente avesse perso la qualifica di imprenditore. Di conseguenza aveva riqualificato i redditi percepiti come redditi diversi anziché redditi d'impresa, assoggettandoli a imposta di registro invece che a IVA, contestando inoltre la detrazione IVA e accertando maggiori imposte IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006. La contribuente sosteneva di aver continuato, anche dopo l'affitto dell'azienda, a svolgere abitualmente attività imprenditoriale nel settore immobiliare e nei servizi alle imprese, come risultava dalle variazioni comunicate alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Entrate, dalle fatture emesse, dalle dichiarazioni IVA e dalla vendita di un immobile aziendale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato gli avvisi di accertamento. Ha riconosciuto che l'affitto dell'azienda non aveva fatto venir meno l'attività d'impresa, poiché la contribuente aveva ristretto e modificato l'oggetto dell'attività, continuando a esercitare con abitualità attività immobiliari e di servizi alle imprese. L'assenza di dipendenti o di una significativa struttura organizzativa non è stata ritenuta decisiva. L'Ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica: è tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa.
Ai fini fiscali, la qualifica di imprenditore dipende soprattutto dall'esercizio abituale e professionale di un'attività commerciale, non necessariamente dall'esistenza di dipendenti o di una complessa organizzazione aziendale.
Art. 2195 del codice civile
Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie.
Le attività immobiliari e i servizi alle imprese possono rientrare tra le attività commerciali rilevanti ai fini della qualificazione fiscale come reddito d'impresa, se esercitate abitualmente.
Art. 71, comma 2, del TUIR
La norma è richiamata in relazione alla deducibilità dei costi riconosciuti alla contribuente nella determinazione del reddito.
Massime di principio
- L'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda non determina automaticamente la cessazione dell'attività d'impresa dell'imprenditore individuale: occorre verificare se egli continui a svolgere abitualmente altre attività commerciali.
- Ai fini tributari, l'assenza di dipendenti, locali operativi o di una struttura organizzativa complessa non esclude di per sé l'esistenza di un'impresa; è sufficiente l'esercizio abituale e professionale di un'attività commerciale.
- La qualificazione del reddito deve basarsi sull'attività effettivamente svolta e sui comportamenti concreti del contribuente, quali fatture emesse, dichiarazioni IVA, iscrizioni o variazioni presso il Registro delle Imprese e comunicazioni fiscali.
- In caso di modifica o restringimento dell'oggetto dell'attività dopo l'affitto d'azienda, la prosecuzione di attività immobiliari o di servizi alle imprese può mantenere il reddito nell'ambito del reddito d'impresa, anziché farlo rientrare tra i redditi diversi.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso e la documentazione coerente e tempestiva degli adempimenti fiscali e camerali può risultare decisiva per dimostrare la continuità dell'attività imprenditoriale.
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