Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Irpef - Redditi diversi - Momento tassazione della "Plusvalenza tassabile"- Necessità di dichiarare la plusvalenza nel momento in cui si verifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il momento in cui dichiarare e tassare una plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la tassazione potesse essere collegata all'effettivo incasso del prezzo o che la successiva risoluzione del contratto, con restituzione dell'azienda, impedisse di considerare definitivamente realizzata la plusvalenza. La Suprema Corte ha invece applicato il criterio della competenza previsto dall'art. 109, comma 2, del DPR 917/1986, secondo cui la plusvalenza deve essere imputata al periodo d'imposta in cui la vendita è formalmente perfezionata, senza possibilità per il contribuente di scegliere discrezionalmente il momento della dichiarazione.

La decisione

La censura del contribuente è stata respinta. La plusvalenza doveva essere dichiarata nell'anno in cui la cessione dell'azienda si era formalmente realizzata, indipendentemente dal mancato pagamento integrale del prezzo e dall'eventuale successiva risoluzione del contratto. La vendita e la successiva risoluzione costituiscono due eventi fiscalmente autonomi: il primo genera la plusvalenza tassabile, mentre il secondo può determinare, in un momento successivo, un componente negativo di reddito derivante dalla restituzione dell'azienda.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 2, DPR 917/1986 (TUIR)

    La norma impone l'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito secondo il criterio della competenza, collegandoli al periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti giuridici ed economici previsti dalla legge, non al momento dell'effettivo incasso o pagamento.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, una plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda deve essere dichiarata nel periodo d'imposta in cui la cessione si perfeziona formalmente, anche se il prezzo viene incassato in tutto o in parte successivamente.
  • Il contribuente non può scegliere liberamente l'anno in cui dichiarare una componente positiva o negativa di reddito: il criterio della competenza è inderogabile quando previsto dalla normativa fiscale.
  • Il mancato pagamento integrale del prezzo, di regola, non rinvia la tassazione della plusvalenza se la vendita è già giuridicamente perfezionata.
  • La successiva risoluzione del contratto non elimina retroattivamente la plusvalenza già realizzata: può invece generare un autonomo componente negativo da rilevare secondo le regole applicabili e nel periodo di competenza.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere il momento di perfezionamento dell'operazione originaria dagli eventi successivi, valutando separatamente i relativi effetti fiscali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.