Sentenza del 04/04/2017 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Irpef - Redditi diversi - Momento tassazione della "Plusvalenza tassabile"- Necessità di dichiarare la plusvalenza nel momento in cui si verifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il momento in cui dichiarare e tassare una plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la tassazione potesse essere collegata all'effettivo incasso del prezzo o che la successiva risoluzione del contratto, con restituzione dell'azienda, impedisse di considerare definitivamente realizzata la plusvalenza. La Suprema Corte ha invece applicato il criterio della competenza previsto dall'art. 109, comma 2, del DPR 917/1986, secondo cui la plusvalenza deve essere imputata al periodo d'imposta in cui la vendita è formalmente perfezionata, senza possibilità per il contribuente di scegliere discrezionalmente il momento della dichiarazione.
La decisione
La censura del contribuente è stata respinta. La plusvalenza doveva essere dichiarata nell'anno in cui la cessione dell'azienda si era formalmente realizzata, indipendentemente dal mancato pagamento integrale del prezzo e dall'eventuale successiva risoluzione del contratto. La vendita e la successiva risoluzione costituiscono due eventi fiscalmente autonomi: il primo genera la plusvalenza tassabile, mentre il secondo può determinare, in un momento successivo, un componente negativo di reddito derivante dalla restituzione dell'azienda.
Norme richiamate
Art. 109, comma 2, DPR 917/1986 (TUIR)
La norma impone l'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito secondo il criterio della competenza, collegandoli al periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti giuridici ed economici previsti dalla legge, non al momento dell'effettivo incasso o pagamento.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, una plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda deve essere dichiarata nel periodo d'imposta in cui la cessione si perfeziona formalmente, anche se il prezzo viene incassato in tutto o in parte successivamente.
- Il contribuente non può scegliere liberamente l'anno in cui dichiarare una componente positiva o negativa di reddito: il criterio della competenza è inderogabile quando previsto dalla normativa fiscale.
- Il mancato pagamento integrale del prezzo, di regola, non rinvia la tassazione della plusvalenza se la vendita è già giuridicamente perfezionata.
- La successiva risoluzione del contratto non elimina retroattivamente la plusvalenza già realizzata: può invece generare un autonomo componente negativo da rilevare secondo le regole applicabili e nel periodo di competenza.
- In situazioni analoghe occorre distinguere il momento di perfezionamento dell'operazione originaria dagli eventi successivi, valutando separatamente i relativi effetti fiscali.
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