Cassazione Penale, Sentenza n. 26109/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che: 1) ha ritenuto sussistente il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione (in relazione a prelevamenti e beni strumentali), pur avendo essi versato somme e prodotto fideiussioni; 2) ha quantificato la distrazione in euro 454.690 senza tenere conto di versamenti e pignoramenti che avrebbero ridotto l'importo; 3) ha ritenuto distratti vari beni strumentali nonostante denunce di furto e contratti di noleggio; 4) ha applicato l'aggravante del danno di particolare gravità e quantificato il pregiudizio in misura maggiore di quanto sostenuto dalla difesa; 5) ha negato l'attenuante del risarcimento per la cifra versata alla curatela/transazione; 6) ha ritenuto gli imputati responsabili per bancarotta documentale nonostante la contestata cessazione della carica amministrativa e l'affidamento della contabilità a professionisti; 7) ha determinato il trattamento sanzionatorio senza adeguarsi al principio del divieto di reformatio in peius dopo l'assoluzione parziale in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi sei motivi; ha ritenuto fondato il settimo motivo limitatamente alla determinazione della pena. In particolare: è stata confermata l'assoluzione degli imputati dalla specifica condotta distrattiva indicata nel capo 1.B e sono state confermate le responsabilità per le restanti condotte di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) come decise in appello; la Corte ha però annullato la sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio perché la motivazione di merito non è risultata conforme al principio che impone la riduzione della pena quando, in appello, l'imputato venga assolto da una delle plurime condotte costitutive del reato unica contestazione (divieto di reformatio in peius/ art. 597, comma 4 c.p.p.). La vicenda è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame della pena.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in tema di requisitoria del Procuratore generale in Cassazione; utilizzata come cornice procedurale per la presentazione della requisitoria scritta
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limita l'articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione; citato per delimitare i motivi effettivamente esaminabili
art. 219, legge fallimentare
Richiamata in relazione alla aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità': la Corte conferma che la gravità del danno va valutata al momento della dichiarazione di fallimento e che la misura del danno dev'essere congrua rispetto ai beni sottratti
art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
Disposizione sull'attenuante per risarcimento del danno: la Corte ricorda che l'attenuante postula l'integrazione piena del danneggiato nella posizione qua ante e che una transazione non è automaticamente idonea a riconoscere l'attenuante
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato gli elementi di cui all'art. 133 come base per la determinazione della pena di merito e per valutare il bilanciamento delle circostanze
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Riferito allo spazio edittale applicabile nel reato fallimentare: la Corte d'appello avrebbe applicato tale margine per il calcolo della pena e la Cassazione ha esaminato la coerenza del bilanciamento delle circostanze all'interno di quello spazio
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Principio di divieto di reformatio in peius in appello rispetto alla pena: la Corte applica il principio per affermare che, essendo gli imputati stati assolti in appello da una delle condotte costitutive del reato complesso, la pena complessiva doveva essere ridotta in misura corrispondente
Massime di principio
- La sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione può essere ricavata dalla dinamica e dall'entità dei prelevamenti privi di giustificazione contabile, anche se sono intervenuti versamenti in favore della società: occorre valutare temporalità, importi e mancanza di giustificazioni contabili
- Per quantificare la distrazione non è sufficiente esibire una somma algebrica complessiva di versamenti e prelevamenti: rileva la natura giuridica e il titolo delle erogazioni (a che titolo sono stati versati i fondi) e l'assenza di giustificazioni degli usi
- Denunce di furto, contratti di noleggio e restituzioni di beni vanno valutati nello specifico e tempestività: dichiarazioni generiche o tardive sono fragili come prova a favore dell'imputato se non supportate da elementi concreti idonei a spiegare la destinazione effettiva dei beni oggetto di contestazione
- La gravità del danno ai creditori va valutata alla data di fallimento (momento consumativo del reato); risarcimenti o transazioni intervenuti dopo il fallimento non valgono automaticamente ad escludere l'aggravante né a ricostituire integralmente la posizione dei creditori ai fini dell'attenuante
- L'amministratore che si è avvalso di professionisti per la tenuta della contabilità non si libera automaticamente da responsabilità: è presunta la necessità di vigilanza e il superamento della presunzione richiede prova rigorosa
- In sede di appello, se l'imputato è assolto da una delle condotte facenti parte di una pluralità di fatti costitutivi di un unico reato, il giudice deve adeguare la pena complessiva alla luce del divieto di reformatio in peius, riducendo la pena nella misura corrispondente all'assoluzione intervenuta
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