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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7806/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) difetto assoluto di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216 (ultimo comma) legge fall., poiche' tali pene non erano oggetto dell'accordo di patteggiamento e il giudice le ha applicate senza motivare la loro misura (calcolata quasi doppia rispetto alla pena principale); 2) erronea qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2) legge fall. rispetto al capo 3) dell'imputazione, che a suo dire configurerebbe invece la bancarotta impropria da reato societario (n. 1), essendo contestata la falsa appostazione in bilancio di crediti fittizi per l'esercizio 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente a quanto esposto: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata esclusivamente nella parte relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, rilevando l'omessa motivazione del giudice del patteggiamento sulla misura di tali pene non concordate. Il secondo motivo e' stato ritenuto inammissibile: la ricostruzione della diversa qualificazione giuridica non e' un errore manifesto e il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto derivante dalla diversa qualificazione, anche perche' le fattispecie indicate condividono la stessa cornice edittale e non e' stato provato che le soglie previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. non siano state superate. Gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Milano per il proseguo sul punto annullato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata applica la pena concordata tra imputato e Pubblico Ministero ai sensi di tale articolo.

  • art. 216 ultimo comma legge fallimentare

    Prevede le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha rilevato che, se tali pene non sono oggetto dell'accordo, il giudice che le applica deve motivarne specificamente la durata.

  • art. 223 comma 2 n. 1) e n. 2) legge fallimentare

    Prevede diverse ipotesi di bancarotta (impropria da reato societario e fraudolenta/documentale); la Corte osserva che le due fattispecie condividono la stessa cornice edittale e che la diversa qualificazione rileva in cassazione solo se l'errore e' manifesto.

  • art. 2621 e art. 2622 c.c.

    Riferimenti alle soglie di rilevanza dei risultati (danno o vantaggio) per talune fattispecie societarie; la Corte richiama che il ricorrente doveva dimostrare che tali soglie non erano superate se voleva incidere sulla qualificazione.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Limita le materie impugnabili in cassazione rispetto al patteggiamento: la deduzione di un'erronea qualificazione e' ammessa solo per errore manifesto; inoltre la decisione su aspetti estranei all'accordo (es. pene accessorie non concordate) rimane impugnabile nei limiti previsti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, sentenza n.16508 del 27/05/2020, Condò)

    Precisa che quando il giudice del patteggiamento applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente la misura, e che tale statuizione e' impugnabile.

Massime di principio

  • Se nel patteggiamento il giudice applica pene accessorie non previste nell'accordo, deve motivare specificamente la loro applicazione e la determinazione della durata; in mancanza la decisione e' annullabile quanto a quel profilo.
  • La cassazione contro sentenze di patteggiamento può censurare la qualificazione giuridica del fatto solo per errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti chiaramente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità.
  • Il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto alla riforma della sentenza: la mera correzione formale della qualificazione giuridica non e' sufficiente se non incide sulla pena concordata o sui suoi effetti.
  • Quando le fattispecie alternative condividono la stessa cornice edittale, la diversa qualificazione difficilmente produrrà effetti sulla pena patteggiata; per contestarla occorre provare che ricadrebbe in una diversa soglia edittale o sanzionatoria.
  • Le doglianze sull'omessa motivazione costituiscono strumenti efficaci per ottenere l'annullamento parziale e il rinvio quando riguardino profili estranei all'accordo di patteggiamento (es. misura di pene accessorie).

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