Sentenza del 25/01/2022 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Questioni ed eccezioni non accolte in CTP - Mancata riproposizione - CTR - Disamina - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha escluso la disamina delle questioni ed eccezioni non specificamente riproposte in appello, ritenendole rinunciate in forza dell'art. 56 d.lgs. 546/1992. In conseguenza, tali motivi non sono stati esaminati e non hanno prodotto effetto nel giudizio d'appello; la decisione ha quindi impedito alla parte che non ha riproposto le questioni di ottenere la loro valutazione in sede regionale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel processo tributario si discute se la Commissione Tributaria Regionale possa esaminare questioni ed eccezioni già dedotte in primo grado ma non specificamente riproposte in appello. Ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (che riprende l'art. 346 c.p.c.), le questioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si considerano rinunciate; la giurisprudenza interpreta questa norma come estesa a qualsiasi questione suscettibile di costituire autonomo motivo di ricorso o di impugnazione, pertanto ostativa alla disamina da parte della CTR delle questioni non riproposte, anche se la mancata riproposizione dipende dal fatto che la parte, pur vincitrice in CTP, non si è costituita nel giudizio di appello.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 - art. 56
La norma stabilisce che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; è interpretata dalla giurisprudenza come riferita a qualunque questione suscettibile di costituire autonomo motivo di ricorso o impugnazione, quindi impedisce alla CTR di esaminare motivi non riproposti.
c.p.c. - art. 346
L'art. 346 c.p.c., richiamato dalla norma tributaria, ha analogo effetto processuale (rinuncia dei motivi non riproposti in appello) e viene applicato in modo conforme nel processo tributario per limitare la disamina delle questioni non ripresentate.
Massime di principio
- Le questioni o eccezioni decise (e non accolte) in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello se si vuole che la Corte d'appello le esamini; altrimenti si intendono rinunciate.
- La norma opera indipendentemente dalla ragione della mancata riproposizione: anche la mancata costituzione dell'originario vincitore in appello non consente alla CTR di riesaminare i motivi omessi.
- La regola riguarda qualsiasi motivo che possa costituire autonomo motivo di ricorso/impugnazione: non si limita a questioni formali ma copre profili di merito e di diritto suscettibili di autonomia.
- Per preservare i propri diritti, la parte deve curare la specifica riproposizione in atto di appello o, alternativamente, costituirsi e dedurre espressamente i motivi che intende vedere valutati.
- Chi resiste in appello può invocare l'art. 56 d.lgs. 546/1992 per chiedere l'esclusione dalla disamina delle questioni non riproposte; i giudici d'appello sono vincolati da questa regola salvo casi di deroga espressa prevista dalla legge.
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