Cassazione Penale, Sentenza n. 10119/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna del Tribunale di Palermo (26/02/2020). Con unico motivo deduce inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), in specie degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'atto di impugnazione contestava specificamente la mancata argomentazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e che quindi la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., ha valutato la correlazione tra l'impianto argomentativo della decisione gravata e la forma dell'atto d'impugnazione, concludendo che la censura era aspecifica/generica: l'appello si limitava a contestare l'attribuzione del ruolo di autore materiale nonostante l'esistenza dell'allaccio abusivo e della fruizione dell'energia risultassero incontestati, sicché l'identificazione del singolo autore risultava irrilevante ai fini del motivo. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza consolidata sul divieto di riprodurre in cassazione motivi già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pagamento in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa, di euro 3.000; resta efficace l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna di primo grado.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione formale del motivo di impugnazione e la correlazione funzionale tra l'impianto argomentativo della decisione impugnata e la forma dell'atto di gravame; va usato per verificare se l'appello espone censure specifiche e connesse alla motivazione impugnata.
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) (richiamato nel testo)
Prevede l'inammissibilità dell'appello per aspecificità del motivo; la Corte ha applicato questo principio quando il gravame ignorava la motivazione del giudice del merito o riproponeva ragioni già discusse e ritenute infondate.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in Cassazione l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; il ricorrente ha richiamato questa fattispecie per lamentare presunte violazioni formali (artt. 581 e 591 c.p.p.).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa norma.
art. 624, comma 3 cod. pen. (novellato)
Richiamata la mutata procedibilità del reato (divenuto a querela) per segnalare che la novella non può superare l'inammissibilità del ricorso: la trasformazione della procedibilità non incide quando il rapporto processuale non si instaura per inammissibilità dell'impugnazione.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disp. transitoria) e art. 5-bis, d.l. n. 162/2022 conv. in legge n.199/2022
Norme transitorie che hanno previsto la possibilità per le parti lese di proporre querela nel termine previsto; richiamate nel testo ma ritenute ininfluenti rispetto all'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio che consente di non aggravare il carico sanzionatorio economico quando non vi è colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte l'ha usata per motivare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un motivo d'appello o di ricorso deve mostrare una correlazione diretta e specifica tra le censure e la motivazione della decisione impugnata: l'assenza di tale correlazione rende il motivo aspecifico e l'impugnazione inammissibile.
- Non è sufficiente riproporre in Cassazione le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; ciò determina aspecificità e inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- La doglianza deve colpire la motivazione del giudice del merito indicando concretamente perché essa sia viziata: contestare elementi irrilevanti (es. l'identità del materiale autore quando la condotta materiale e l'evento sono accertati) espone al rigetto per genericità.
- Modifiche normative intervenute sul piano della procedibilità del reato (es. trasformazione in delitto perseguibile a querela) non sanano l'inammissibilità di un ricorso: se l'impugnazione non può validamente instaurare il processo, le novità procedurali risultano ininfluenti.
- Chi propone impugnazione deve formulare motivi specifici, chiari e direttamente riferiti alle parti della motivazione che si intendono censurare: la mancanza di tali requisiti può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e pagamento alla Cassa delle ammende).
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