Cassazione Civile, Ordinanza n. 08679/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società di persone e di uno dei soci, sulla base di una rettifica dei ricavi e dell'applicazione di una percentuale di ricarico ritenuta dall'Ufficio più congrua, con recupero di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP, IRPEF e addizionali. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli atti ritenendo assorbente la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario: trattandosi di accertamento unitario relativo a una società di persone e ai soci, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i soci interessati oppure con riunione dei giudizi separatamente promossi, mentre nel processo deciso mancavano due soci che avevano impugnato i propri avvisi. Con il secondo motivo ha contestato anche la ricostruzione della CTR sull'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'accertamento non derivasse da studi di settore ma da rettifica analitico-induttiva, quindi senza quel vincolo procedimentale. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, rilevando d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario originario e la conseguente nullità del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado, perché il processo venga rinnovato con contraddittorio integro; le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale la cui violazione sarebbe derivata dalla mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari al giudizio; la Corte, però, decide la questione sul diverso piano del litisconsorzio necessario originario.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia riguarda più soggetti inscindibilmente interessati.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
consente la riunione di ricorsi connessi; la Corte richiama la possibilità di riunione quale alternativa organizzativa, ma solo se il processo sia stato comunque instaurato con tutti i litisconsorti necessari.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
la rettifica del reddito delle società di persone e l'automatica imputazione per trasparenza ai soci comportano inscindibilità della posizione della società e dei soci.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
evocato dal ricorrente come indice dell'accertamento unitario riferito alla pluralità di soggetti coinvolti.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che il giudice d'appello, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
base del rinvio al primo giudice quando sia rilevata in cassazione la violazione del litisconsorzio necessario.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
richiamato nel dispositivo per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
norma invocata nel secondo motivo sulla rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa.
art. 6 L. n. 212/2000
richiamato nel secondo motivo in tema di garanzie del contribuente e contraddittorio procedimentale.
art. 10 L. n. 146/1988
richiamato nel secondo motivo per escludere, secondo l'Agenzia, l'obbligo di convocazione preventiva perché non si trattava di accertamento fondato sugli studi di settore.
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972
richiamati nel secondo motivo quali norme sui poteri di accesso e controllo dell'Ufficio.
artt. 31, 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel secondo motivo quali norme sui poteri di accertamento e controllo dell'Amministrazione finanziaria.
art. 62-bis d.l. n. 331/1993
richiamato nel secondo motivo quale base degli studi di settore, che l'Agenzia sosteneva non essere il fondamento dell'accertamento.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato nel secondo motivo quale norma sugli studi di settore e sulla loro rilevanza procedimentale.
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998
richiamato nel secondo motivo come disposizione che prevede la convocazione del contribuente prima dell'avviso nei casi di accertamento da studi di settore.
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato dalla CTR come fondamento dei principi di collaborazione e buona fede lesi dall'omesso contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito delle società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la posizione della società e quella di tutti i soci è inscindibile; il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario originario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario non sia stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al primo giudice affinché il processo sia rinnovato con contraddittorio integro.
- La riunione dei giudizi separatamente instaurati può essere considerata solo come modalità di ricomposizione processuale di controversie inscindibilmente connesse, ma non sostituisce l'obbligo originario di coinvolgere tutti i soggetti necessari.
- In materia di accertamento tributario delle società di persone, il principio di unitarietà dell'accertamento impone che le questioni comuni sulla fattispecie costitutiva dell'obbligazione siano decise in modo unitario per società e soci.
- La ricostruzione dell'eventuale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale resta assorbita quando il giudizio venga comunque travolto da una nullità processuale radicale per violazione del litisconsorzio necessario.
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