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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31802/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per la mancata traduzione all'udienza del 6 ottobre 2022 dell'imputato detenuto (formalmente agli arresti domiciliari nel procedimento), nonostante la difesa avesse chiesto la traduzione e la presenza di un interprete tramite PEC inviata il 4 ottobre 2022. Si contestava quindi lo svolgimento dell'udienza in assenza dell'imputato e la conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: rilevato che l'imputato aveva formalmente rinunciato a comparire già nell'udienza del 3 ottobre 2022, tale rinuncia produce effetto anche per l'udienza del 6 ottobre 2022 fino a revoca espressa; inoltre la richiesta di traduzione inviata via PEC dal difensore non è stata provata come pervenuta alla sezione destinataria (inviata a un indirizzo non corrispondente a quello ufficialmente individuato), e nel fascicolo non è annotata alcuna presa d'atto di cancelleria né è stato prodotto l'originale informatico che attestasse l'avvenuto recapito. Infine il difensore, presente in udienza, non ha sollevato immediatamente la questione come doveva. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferita, nella doglianza, alla disciplina sulla presenza e assistenza dell'imputato e sul diritto a essere tradotto; nel caso la Corte ha ritenuto non provata la violazione per assenza di effettiva richiesta ricevuta e per la rinuncia già manifestata.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegata alla tutela della partecipazione dell'imputato e delle garanzie di traduzione; la Corte ha valutato che non sussisteva la violazione alla luce della rinuncia e della mancata prova di deposito valido della istanza di traduzione.

  • art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    Disciplina transitoria sui depositi telematici e sull'uso della PEC per il deposito degli atti; stabilisce che il deposito telematico è efficace solo se effettuato agli indirizzi ufficialmente attribuiti e che la prova della ricezione deve risultare dall'annotazione di cancelleria o dall'originale informatico attestante il recapito. Nel caso la PEC era indirizzata a un indirizzo non corrispondente e non è stata prodotta la prova informatica, per cui il deposito non è stato considerato efficace.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento al deposito degli atti; la Corte rileva che l'invio a indirizzo non autorizzato non può sostituire il deposito previsto dalla norma.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini per dedurre nullità e irregolarità: il difensore presente in udienza doveva sollevare la questione immediatamente (verifica di regolare costituzione) o immediatamente dopo, pena decadenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 (richiamato nel provvedimento)

    Disposizione transitoria che integra la disciplina sulla semplificazione dei depositi telematici; conferma che fino a piena operatività del nuovo processo penale telematico permangono le regole transitorie sul deposito via PEC.

Massime di principio

  • La rinuncia a comparire all'udienza da parte di un detenuto, una volta manifestata validamente in udienza, produce effetti anche per le udienze successive fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a revoca espressa.
  • La richiesta di traduzione o altre istanze inviate via PEC sono efficaci solo se rivolte agli indirizzi ufficiali individuati dai provvedimenti amministrativi; l'invio a un indirizzo diverso non sostituisce il deposito valido e richiede prova alternativa di effettiva conoscenza da parte del giudice.
  • La prova della ricezione di un messaggio PEC deve essere documentata dall'annotazione di cancelleria o dall'originale informatico sottoscritto digitalmente dal gestore che attesti il recapito nella casella del destinatario; copie cartacee non sono sufficienti a prova.
  • Il difensore presente in udienza ha l'onere di eccepire immediatamente eventuali vizi relativi alla presenza dell'imputato o alla regolare costituzione delle parti; la mancata immediata deduzione comporta perdita dell'eccezione.
  • In assenze contestate per mancata traduzione, il successo dell'impugnazione dipende sia dalla prova dell'avvenuta e corretta richiesta di traduzione sia dalla tempestiva contestazione in udienza; senza entrambe le condizioni la impugnazione è probabilmente destinata al rigetto.

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